Se il problema della libertà religiosa (come degli altri diritti umani, come diceva Norberto Bobbio), non è tanto quello di trovarne un fondamento comune quanto quello di garantirne una reale ed efficace tutela, occorre domandarsi quali siano i soggetti che sono nelle condizioni materiali per far fronte a quella tutela, poiché direttamente investiti di una responsabilità al riguardo. A fronte di una realtà quotidiana nella quale pubblico e privato non sono più categorie sempre idonee a individuare “l’obbligato” nel rapporto tra detentore del diritto e soggetto in grado di garantirne l’osservanza, l’architettura del sistema ONU appare risentire di un’impostazione per certi versi ancora troppo “stato centrica”. I Trattati, i meccanismi di monitoraggio e di controllo della loro applicazione e le procedure sanzionatorie per le eventuali violazioni, vincolano giuridicamente gli Stati contraenti, né possono, allo stato, esplicare effetti diretti sui soggetti transnazionali, gli attori privati, le multinazionali, le ONG, le comunità religiose o filosofiche. Da diversi anni, importanti voci del diritto internazionale si sono levate a favore di un effetto diretto delle disposizioni internazionali a tutela dei diritti umani anche nei confronti degli attori non statali (il c.d. “effetto orizzontale”). Le conseguenze di una sua applicazione rispetto al diritto di libertà religiosa sono molte e non tutte facilmente prevedibili. Tra quelle più positive, forse vi potrebbero essere più incisivi interventi in tutti i casi di conflitto intrareligioso e interreligioso e, magari, una maggiore tutela del singolo fedele nel suo rapporto con la comunità di appartenenza.

Teoria e prassi del diritto alla libertà religiosa nell'ordinamento internazionale: l'esempio delle Nazioni Unite.

ANGELETTI, Silvia
2012

Abstract

Se il problema della libertà religiosa (come degli altri diritti umani, come diceva Norberto Bobbio), non è tanto quello di trovarne un fondamento comune quanto quello di garantirne una reale ed efficace tutela, occorre domandarsi quali siano i soggetti che sono nelle condizioni materiali per far fronte a quella tutela, poiché direttamente investiti di una responsabilità al riguardo. A fronte di una realtà quotidiana nella quale pubblico e privato non sono più categorie sempre idonee a individuare “l’obbligato” nel rapporto tra detentore del diritto e soggetto in grado di garantirne l’osservanza, l’architettura del sistema ONU appare risentire di un’impostazione per certi versi ancora troppo “stato centrica”. I Trattati, i meccanismi di monitoraggio e di controllo della loro applicazione e le procedure sanzionatorie per le eventuali violazioni, vincolano giuridicamente gli Stati contraenti, né possono, allo stato, esplicare effetti diretti sui soggetti transnazionali, gli attori privati, le multinazionali, le ONG, le comunità religiose o filosofiche. Da diversi anni, importanti voci del diritto internazionale si sono levate a favore di un effetto diretto delle disposizioni internazionali a tutela dei diritti umani anche nei confronti degli attori non statali (il c.d. “effetto orizzontale”). Le conseguenze di una sua applicazione rispetto al diritto di libertà religiosa sono molte e non tutte facilmente prevedibili. Tra quelle più positive, forse vi potrebbero essere più incisivi interventi in tutti i casi di conflitto intrareligioso e interreligioso e, magari, una maggiore tutela del singolo fedele nel suo rapporto con la comunità di appartenenza.
2012
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1007703
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