La Corte dei conti dell'Umbria, con sentenza 5 giugno 1997, n. 284, ha sancito che costituisce lite temeraria la decisione del Comune di resistere nel giudizio instaurato dal consigliere comunale per l'annullamento del diniego di accesso arbitrariamente oppostogli dal Sindaco. Sussiste dunque responsabilità amministrativa in capo al Sindaco qualora dal predetto diniego derivi, come nel caso di specie, la condanna del Comune al pagamento delle relative spese di giudizio. Nel commentare la decisione vengono innanzi tutto ricordate le regole processualcivilistiche sulle quali si basa la c.d. lite temeraria, come specificazione del dovere generale di correttezza, che rende piu' rigorosa la regola della soccombenza. Si sottolinea, poi, che la temerarietà della lite, nell'ottica del giudice contabile, si risolve, innanzi tutto, in una valutazione dell'utilità, per l'ente pubblico, della sesa giudiziale sostenuta, utilità che non può essere parametrica, ex post, alla vittoria o alla soccombenza dell'ente. Ne consegue che la responsabilità amministrativa per lite temeraria può anche prescindere dalla soccombenza dell'ente ponendosi così su di un piano piuttosto diverso da quello dell'analogo istituto del processo civile, nel quale l'elemento oggettivo della soccombenza e' essenziale.

Diniego di accesso e responsabilità amministrativa: un caso peculiare di lite temeraria

MERCATI, Livia
1997

Abstract

La Corte dei conti dell'Umbria, con sentenza 5 giugno 1997, n. 284, ha sancito che costituisce lite temeraria la decisione del Comune di resistere nel giudizio instaurato dal consigliere comunale per l'annullamento del diniego di accesso arbitrariamente oppostogli dal Sindaco. Sussiste dunque responsabilità amministrativa in capo al Sindaco qualora dal predetto diniego derivi, come nel caso di specie, la condanna del Comune al pagamento delle relative spese di giudizio. Nel commentare la decisione vengono innanzi tutto ricordate le regole processualcivilistiche sulle quali si basa la c.d. lite temeraria, come specificazione del dovere generale di correttezza, che rende piu' rigorosa la regola della soccombenza. Si sottolinea, poi, che la temerarietà della lite, nell'ottica del giudice contabile, si risolve, innanzi tutto, in una valutazione dell'utilità, per l'ente pubblico, della sesa giudiziale sostenuta, utilità che non può essere parametrica, ex post, alla vittoria o alla soccombenza dell'ente. Ne consegue che la responsabilità amministrativa per lite temeraria può anche prescindere dalla soccombenza dell'ente ponendosi così su di un piano piuttosto diverso da quello dell'analogo istituto del processo civile, nel quale l'elemento oggettivo della soccombenza e' essenziale.
1997
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