L’autore, al fine di analizzare i possibili esiti del giudizio di cassazione, riflette sull’oggetto di esso e sui limiti della cognizione della Corte di cassazione. Egli, quindi, mette in discussione i concetti di fondo della teoria tradizionale della Cassazione: sia quello della prevalenza dell’interesse generale alla nomofilachia rispetto all’interesse particolare alla giusta decisione nel caso singolo sia quello della presunta carenza dell’effetto devolutivo, derivante dall’idea che il giudizio di cassazione sia spiegabile con la costruzione calamandreiana legata alla categoria dell’azione d’impugnativa. Concetti questi che l’autore ritiene essere stati superati, ormai, sia dal diritto positivo sia dalla prassi. Emerge, così, un forte avvicinamento della nostra Cassazione alla Revision tedesca, che secondo l’autore mantengono, quale caratteristica di fondo comune il limite ad un sindacato “di diritto”, con la conseguenza di ampliare la possibilità della nostra Corte di cassazione di definire nel merito il giudizio, senza disporre rinvii che si porrebbero in contrasto con l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

La corte di cassazione come giudice di terza istanza

BOVE, Mauro
2004

Abstract

L’autore, al fine di analizzare i possibili esiti del giudizio di cassazione, riflette sull’oggetto di esso e sui limiti della cognizione della Corte di cassazione. Egli, quindi, mette in discussione i concetti di fondo della teoria tradizionale della Cassazione: sia quello della prevalenza dell’interesse generale alla nomofilachia rispetto all’interesse particolare alla giusta decisione nel caso singolo sia quello della presunta carenza dell’effetto devolutivo, derivante dall’idea che il giudizio di cassazione sia spiegabile con la costruzione calamandreiana legata alla categoria dell’azione d’impugnativa. Concetti questi che l’autore ritiene essere stati superati, ormai, sia dal diritto positivo sia dalla prassi. Emerge, così, un forte avvicinamento della nostra Cassazione alla Revision tedesca, che secondo l’autore mantengono, quale caratteristica di fondo comune il limite ad un sindacato “di diritto”, con la conseguenza di ampliare la possibilità della nostra Corte di cassazione di definire nel merito il giudizio, senza disporre rinvii che si porrebbero in contrasto con l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/112586
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