Con CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1) del 329 d.C. Costantino legifera sulla vendita dei figli neonati da parte dei genitori. Si ritiene generalmente che la costituzione si riferisca anche al caso dell’esposizione, ma considerando parallelamente altri testi si può pensare che il riferimento sia a casi di affidamento dei figli, da parte dei genitori, alle cure di terzi.

In margine a CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella tarda antichità

LORENZI, Carlo
2014

Abstract

Con CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1) del 329 d.C. Costantino legifera sulla vendita dei figli neonati da parte dei genitori. Si ritiene generalmente che la costituzione si riferisca anche al caso dell’esposizione, ma considerando parallelamente altri testi si può pensare che il riferimento sia a casi di affidamento dei figli, da parte dei genitori, alle cure di terzi.
2014
978-88-548-7923-2
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