L’ipotesi di introdurre nell’ordinamento costituzionale italiano una forma di referendumpopolare munito di effetti legislativi diretti non è nuova e, di recente, è tornata all’esame del Parlamento dove è attualmente in discussione il disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in materia di iniziativa legislativa e referendum. L’istituto di cui si discute, oltrepassando i confini della mera “legislazione negativa” che caratterizzano il referendumabrogativo, finirebbe per identificare –ove effettivamente introdotto -un canale di autentica democrazia diretta assai diverso rispetto agli strumenti di partecipazione popolare attualmente previsti dalla Carta. Sul predetto disegno di legge sono già intervenuti attenti contributi da parte della letteratura scientifica. Scopo del presente approfondimento è quello di analizzare l’ipotesi di revisione nel più specifico quadro di una comparazione con le esperienze sinora condotte nell’ordinamento interno a livello regionale nonché, ancora, in confronto con similari esperienze istituzionali note in ordinamenti costituzionali stranieri. La comparazione mostra come l’istituto non si caratterizzi, in effetti, per sua estesa diffusione e, ancora, illustra come la previsione di forme di legislazione popolare diretta si arresti, per lo più, a livelli sub-statuali. Le conclusioni che se ne traggono -premessi alcuni cenni sul generale posizionamento storico e sistematico dell’istituto referendario -coincidono con la constatazione secondo cui il predetto istituto tenda ad esaurirsi all’interno delle forme edificate nei sistemi a democrazia rappresentativa e che l’adozione di strumenti di legislazione popolare diretta presenti severi elementi di contraddittorietà rispetto all’architettura rappresentativa fatta propria dai moderni sistemi costituzionali.

Il referendum 'legislativo' nell'esperienza regionale italiana e nei sistemi costituzionali stranieri: materiali ed ipotesi per una lettura comparata del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa e referendum (A. S. 1089).

D. Porena
2020

Abstract

L’ipotesi di introdurre nell’ordinamento costituzionale italiano una forma di referendumpopolare munito di effetti legislativi diretti non è nuova e, di recente, è tornata all’esame del Parlamento dove è attualmente in discussione il disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in materia di iniziativa legislativa e referendum. L’istituto di cui si discute, oltrepassando i confini della mera “legislazione negativa” che caratterizzano il referendumabrogativo, finirebbe per identificare –ove effettivamente introdotto -un canale di autentica democrazia diretta assai diverso rispetto agli strumenti di partecipazione popolare attualmente previsti dalla Carta. Sul predetto disegno di legge sono già intervenuti attenti contributi da parte della letteratura scientifica. Scopo del presente approfondimento è quello di analizzare l’ipotesi di revisione nel più specifico quadro di una comparazione con le esperienze sinora condotte nell’ordinamento interno a livello regionale nonché, ancora, in confronto con similari esperienze istituzionali note in ordinamenti costituzionali stranieri. La comparazione mostra come l’istituto non si caratterizzi, in effetti, per sua estesa diffusione e, ancora, illustra come la previsione di forme di legislazione popolare diretta si arresti, per lo più, a livelli sub-statuali. Le conclusioni che se ne traggono -premessi alcuni cenni sul generale posizionamento storico e sistematico dell’istituto referendario -coincidono con la constatazione secondo cui il predetto istituto tenda ad esaurirsi all’interno delle forme edificate nei sistemi a democrazia rappresentativa e che l’adozione di strumenti di legislazione popolare diretta presenti severi elementi di contraddittorietà rispetto all’architettura rappresentativa fatta propria dai moderni sistemi costituzionali.
2020
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