Il saggio propone una lettura delle azioni a voto plurimo (art. 2351, 4° comma, c.c.) e della maggiorazione del voto (art. 127-quinquies, TUF), volta ad inquadrare sistematicamente le due fattispecie e ad appurare le rispettive ricadute applicative sul controllo della società (art. 2359 c.c.). Il presupposto di fondo è che si tratti di due diverse forme di moltiplicazione dei voti rispetto al numero delle azioni, fondate sul fatto che le azioni a voto plurimo costituiscono una categoria speciale, e come tale soggetta a regole che impongono ben determinati equilibri tra le categorie di azioni; la maggiorazione del voto invece (che ricalca le c.d. loyalty shares) non riguarda una categoria e si riferisce all’intero corpo votante. L’ipotesi ricostruttiva qui proposta è che: i) anche alle azioni a voto plurimo si applichi il limite di cui all’art. 2351, 2° comma, c.c., e lo si applichi perché a tutela dell'indefettibilità delle azioni ordinarie, che non possono scendere sotto la metà del capitale sociale; che ii) l’indefettibilità è da intendersi tuttavia ai soli fini del rapporto con le azioni speciali nel voto – e quindi dei processi decisionali della società; che iii) l’emissione delle azioni a voto plurimo non comporta l’aumento del totale dei voti esercitabili, stante la non applicabilità dell’art. 127-quinquies, 8° comma, TUF; che quindi iv) il numero dei voti attribuibili dalle azioni a voto plurimo non potrà complessivamente superare quello dei voti attributi dalle azioni ordinarie; donde v) il controllo di diritto potrà spettare indifferentemente o a chi possiede tutte le “azioni” a voto plurimo più una ordinaria, o a chi possiede tutte le “azioni” ordinarie più una a voto plurimo. Altro è a dirsi invece per le azioni a voto maggiorato, per le quali al verificarsi della maggiorazione dei voti si verifica necessariamente anche l'incremento del numero dei voti esercitabili ai fini del quorum costitutivo, donde si innalza anche il numero dei voti necessari per controllare la società.

Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto: considerazioni d’ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a.

Laura Schiuma
2019

Abstract

Il saggio propone una lettura delle azioni a voto plurimo (art. 2351, 4° comma, c.c.) e della maggiorazione del voto (art. 127-quinquies, TUF), volta ad inquadrare sistematicamente le due fattispecie e ad appurare le rispettive ricadute applicative sul controllo della società (art. 2359 c.c.). Il presupposto di fondo è che si tratti di due diverse forme di moltiplicazione dei voti rispetto al numero delle azioni, fondate sul fatto che le azioni a voto plurimo costituiscono una categoria speciale, e come tale soggetta a regole che impongono ben determinati equilibri tra le categorie di azioni; la maggiorazione del voto invece (che ricalca le c.d. loyalty shares) non riguarda una categoria e si riferisce all’intero corpo votante. L’ipotesi ricostruttiva qui proposta è che: i) anche alle azioni a voto plurimo si applichi il limite di cui all’art. 2351, 2° comma, c.c., e lo si applichi perché a tutela dell'indefettibilità delle azioni ordinarie, che non possono scendere sotto la metà del capitale sociale; che ii) l’indefettibilità è da intendersi tuttavia ai soli fini del rapporto con le azioni speciali nel voto – e quindi dei processi decisionali della società; che iii) l’emissione delle azioni a voto plurimo non comporta l’aumento del totale dei voti esercitabili, stante la non applicabilità dell’art. 127-quinquies, 8° comma, TUF; che quindi iv) il numero dei voti attribuibili dalle azioni a voto plurimo non potrà complessivamente superare quello dei voti attributi dalle azioni ordinarie; donde v) il controllo di diritto potrà spettare indifferentemente o a chi possiede tutte le “azioni” a voto plurimo più una ordinaria, o a chi possiede tutte le “azioni” ordinarie più una a voto plurimo. Altro è a dirsi invece per le azioni a voto maggiorato, per le quali al verificarsi della maggiorazione dei voti si verifica necessariamente anche l'incremento del numero dei voti esercitabili ai fini del quorum costitutivo, donde si innalza anche il numero dei voti necessari per controllare la società.
2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1460986
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