Le Sezioni Unite della Cassazione con questa pronuncia ampliano ulteriormente la tutela risarcitoria del privato nei confronti dell’amministrazione a seguito del comportamento della stessa contrario a buona fede e correttezza. L’aspetto peculiare del caso conosciuto nella sentenza che si annota, e di altre recenti pronunce della stessa Corte di legittimità e del Consiglio di Stato, è che si riferisce ad una situazione che non è soddisfatta dalla tutela risarcitoria degli interessi legittimi, sebbene secondo una accezione che prescinda dalla colpa, ma si tratta di casi neppure completamente inquadrabili nella responsabilità da contatto sociale qualificato, nella declinazione della responsabilità precontrattuale. Infatti, in detti casi non vi è un atto amministrativo (né illegittimo, né adottato con ritardo), né l’instaurazione di una trattativa secondo le forme procedimentali, ma una “semplice” condotta lesiva dei doveri di buona fede, a loro volta espressione dei precetti di rango costituzionale, quali quelli previsti negli artt. 2 e 97 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La sentenza è quindi l’occasione di aggiungere un altro elemento nella tutela del privato nel sistema della “dimensione relazionale” del rapporto tra amministrazione e privato.

Responsabilità da mero comportamento nella “dimensione relazionale complessiva” tra amministrazione pubblica e privato, nota a Cassazione Civile, SS.UU., 15 gennaio 2021, n. 615

Cippitani Roberto
2021

Abstract

Le Sezioni Unite della Cassazione con questa pronuncia ampliano ulteriormente la tutela risarcitoria del privato nei confronti dell’amministrazione a seguito del comportamento della stessa contrario a buona fede e correttezza. L’aspetto peculiare del caso conosciuto nella sentenza che si annota, e di altre recenti pronunce della stessa Corte di legittimità e del Consiglio di Stato, è che si riferisce ad una situazione che non è soddisfatta dalla tutela risarcitoria degli interessi legittimi, sebbene secondo una accezione che prescinda dalla colpa, ma si tratta di casi neppure completamente inquadrabili nella responsabilità da contatto sociale qualificato, nella declinazione della responsabilità precontrattuale. Infatti, in detti casi non vi è un atto amministrativo (né illegittimo, né adottato con ritardo), né l’instaurazione di una trattativa secondo le forme procedimentali, ma una “semplice” condotta lesiva dei doveri di buona fede, a loro volta espressione dei precetti di rango costituzionale, quali quelli previsti negli artt. 2 e 97 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La sentenza è quindi l’occasione di aggiungere un altro elemento nella tutela del privato nel sistema della “dimensione relazionale” del rapporto tra amministrazione e privato.
2021
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1493941
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