L’articolo ha per oggetto la ricerca dello specifico funzionale della “vigilanza” nei diversi modelli di amministrazione e controllo della società per azioni, e segnatamente di quella assegnata al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo sulla gestione. Il fine è delimitare funzionalmente tale vigilanza dal “controllo” che compete invece al consiglio di amministrazione sui delegati, in ipotesi di delega di funzioni (ad uno o più amministratori delegati od allo stesso comitato esecutivo). La conclusione cui si perviene è che sia da escludere una sovrapposizione di funzioni al riguardo nel sistema tradizionale, nonostante la quasi totale sovrapponibilità lessicale degli enunciati normativi che delineano le competenze degli amministratori e del collegio sindacale in tema di “adeguatezza degli assetti organizzativi”, e ciò nonostante la “responsabilità solidale” prevista, non solo tra gli amministratori (delegati e non) ma anche tra amministratori e componenti del collegio sindacale. Sullo sfondo sta la riflessione sullo specifico significato giuridico della penetrazione della c.d. funzione di “controllo interno” nell’organizzazione delle S.p.A. italiane, una penetrazione che le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia hanno storicamente cercato di conciliare con il proprium delle attribuzioni del collegio sindacale, prima ancora che con quelle del consiglio di amministrazione, stante la centralità delle funzioni che il collegio sindacale assume nelle società bancarie, in quanto referente della Banca d’Italia, ma stante anche la centralità delle funzioni che il collegio sindacale assume nel sistema dei controlli in tutte le società per azioni. Tale riflessione suggerisce che il collegamento tra la funzione di gestione e la funzione di controllo interno possa non derivare tanto da una sorta di “coessenzialità” del controllo interno alla gestione, quanto piuttosto dalla derivazione di tale funzione dal diritto (e dalla riflessione culturale) statunitense, la cui Corporation non conosce il collegio sindacale, ma solo un Board al cui interno tutti i compiti si dividono tra executive e not executive. La ricerca giunge, pertanto, ad una lettura della funzione di controllo interno coerente con lo specifico della “vigilanza” del collegio sindacale (nelle società bancarie, nelle società quotate e nello stesso diritto comune delle S.p.A.), con lo specifico della “vigilanza” del consiglio di sorveglianza (quand’anche arricchita di competenze c.d. di direzione strategica o alta amministrazione) e della stessa “vigilanza” del comitato per il controllo sulla gestione, forme di vigilanza, queste, assai diverse tra loro, ma ciascuna ricostruita alla luce del diritto positivo e segnatamente del contrappunto funzionale tra “funzioni” degli organi e “responsabilità” dei preposti a tali organi, nei rispettivi sistemi di amministrazione e controllo della società per azioni, oltreché alla luce del tessuto economico italiano, caratterizzato dalla presenza di S.p.A. di dimensioni per lo più modeste. Un contrappunto funzionale dal quale emerge che il collegio sindacale, una volta chiamato a vigilare “sull’adeguatezza degli assetti organizzativi”, non è chiamato a valutare l’opportunità o la convenienza di scelte che sono, e restano, di competenza degli amministratori, bensì è messo in condizione di partecipare, anche sul piano preventivo ed anche dando in-put agli organi sociali, ad una funzione di controllo interno sulla correttezza dell’operato degli amministratori. Emerge, ancora, che il consiglio di sorveglianza, quand’anche dotato di competenze di c.d. “alta amministrazione”, non è un organo di gestione, i suoi componenti rispondendo solo per difetto di diligenza nell’esercizio della vigilanza, al pari del sindaci, pur trattandosi di una vigilanza molto diversa da quella del collegio sindacale (e questo ben spiegherebbe perché la collocazione del comitato di controllo interno nel consiglio di sorveglianza prescinda dall’assegnazione a tale organo di competenze di alta amministrazione, come previsto dalle disposizioni di vigilanza per il settore bancario). Diversa è la situazione con riferimento al comitato di controllo sulla gestione del sistema monistico, la cui “vigilanza” deve essere interpretata alla luce della propria disciplina da applicare e qui si trova ‘calata’ obiettivamente in un contesto diverso, dove funge da presupposto della responsabilità degli amministratori

“Le competenze dell’organo di controllo sull’assetto organizzativo della spa nei diversi sistemi di governance”

SCHIUMA, Laura
2011

Abstract

L’articolo ha per oggetto la ricerca dello specifico funzionale della “vigilanza” nei diversi modelli di amministrazione e controllo della società per azioni, e segnatamente di quella assegnata al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo sulla gestione. Il fine è delimitare funzionalmente tale vigilanza dal “controllo” che compete invece al consiglio di amministrazione sui delegati, in ipotesi di delega di funzioni (ad uno o più amministratori delegati od allo stesso comitato esecutivo). La conclusione cui si perviene è che sia da escludere una sovrapposizione di funzioni al riguardo nel sistema tradizionale, nonostante la quasi totale sovrapponibilità lessicale degli enunciati normativi che delineano le competenze degli amministratori e del collegio sindacale in tema di “adeguatezza degli assetti organizzativi”, e ciò nonostante la “responsabilità solidale” prevista, non solo tra gli amministratori (delegati e non) ma anche tra amministratori e componenti del collegio sindacale. Sullo sfondo sta la riflessione sullo specifico significato giuridico della penetrazione della c.d. funzione di “controllo interno” nell’organizzazione delle S.p.A. italiane, una penetrazione che le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia hanno storicamente cercato di conciliare con il proprium delle attribuzioni del collegio sindacale, prima ancora che con quelle del consiglio di amministrazione, stante la centralità delle funzioni che il collegio sindacale assume nelle società bancarie, in quanto referente della Banca d’Italia, ma stante anche la centralità delle funzioni che il collegio sindacale assume nel sistema dei controlli in tutte le società per azioni. Tale riflessione suggerisce che il collegamento tra la funzione di gestione e la funzione di controllo interno possa non derivare tanto da una sorta di “coessenzialità” del controllo interno alla gestione, quanto piuttosto dalla derivazione di tale funzione dal diritto (e dalla riflessione culturale) statunitense, la cui Corporation non conosce il collegio sindacale, ma solo un Board al cui interno tutti i compiti si dividono tra executive e not executive. La ricerca giunge, pertanto, ad una lettura della funzione di controllo interno coerente con lo specifico della “vigilanza” del collegio sindacale (nelle società bancarie, nelle società quotate e nello stesso diritto comune delle S.p.A.), con lo specifico della “vigilanza” del consiglio di sorveglianza (quand’anche arricchita di competenze c.d. di direzione strategica o alta amministrazione) e della stessa “vigilanza” del comitato per il controllo sulla gestione, forme di vigilanza, queste, assai diverse tra loro, ma ciascuna ricostruita alla luce del diritto positivo e segnatamente del contrappunto funzionale tra “funzioni” degli organi e “responsabilità” dei preposti a tali organi, nei rispettivi sistemi di amministrazione e controllo della società per azioni, oltreché alla luce del tessuto economico italiano, caratterizzato dalla presenza di S.p.A. di dimensioni per lo più modeste. Un contrappunto funzionale dal quale emerge che il collegio sindacale, una volta chiamato a vigilare “sull’adeguatezza degli assetti organizzativi”, non è chiamato a valutare l’opportunità o la convenienza di scelte che sono, e restano, di competenza degli amministratori, bensì è messo in condizione di partecipare, anche sul piano preventivo ed anche dando in-put agli organi sociali, ad una funzione di controllo interno sulla correttezza dell’operato degli amministratori. Emerge, ancora, che il consiglio di sorveglianza, quand’anche dotato di competenze di c.d. “alta amministrazione”, non è un organo di gestione, i suoi componenti rispondendo solo per difetto di diligenza nell’esercizio della vigilanza, al pari del sindaci, pur trattandosi di una vigilanza molto diversa da quella del collegio sindacale (e questo ben spiegherebbe perché la collocazione del comitato di controllo interno nel consiglio di sorveglianza prescinda dall’assegnazione a tale organo di competenze di alta amministrazione, come previsto dalle disposizioni di vigilanza per il settore bancario). Diversa è la situazione con riferimento al comitato di controllo sulla gestione del sistema monistico, la cui “vigilanza” deve essere interpretata alla luce della propria disciplina da applicare e qui si trova ‘calata’ obiettivamente in un contesto diverso, dove funge da presupposto della responsabilità degli amministratori
2011
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