L’articolo dal titolo “Il Gruppo dell'impresa sociale”, pubblicato in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2009, p. 1183 ss., si studia di ricostruire la fattispecie “impresa sociale” e la relazione normativa tra “gruppo” e “impresa sociale”, al fine precipuo di stabilire se la disciplina del gruppo dell’impresa sociale si riferisca alle sole imprese sociali in posizione di controllate o anche in posizione di controllanti, ed eventualmente anche a controllanti che svolgano attività di direzione e coordinamento del gruppo (capogruppo). Quanto alla fattispecie “impresa sociale”, si perviene alla conclusione che all’impresa sociale non è vietato controllare società lucrative, perché il perseguimento del lucro oggettivo non è estraneo all’impresa sociale e perché vietato non è né l’investimento del patrimonio dell’impresa sociale in partecipazioni societarie, né l’incremento del patrimonio dell’impresa sociale a fronte della remunerazione delle partecipazioni stesse, ma solo la distribuzione di tale incremento (rectius degli utili o avanzi di gestione dell’impresa sociale che ne dovessero derivare) in favore dei suoi soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori o amministratori. A questa condizione ed a condizione che il controllo sulla società lucrativa non faccia venire meno il carattere “principale” dell’impresa sociale (art. 1, comma 1) esercitata dall’ente altruistico - l’attività della controllata dovendo essere, dal canto suo, strumentale all’ “utilità sociale” dell’attività dell’impresa sociale - , nulla osta a che l’impresa sociale possa trovarsi anche in posizione di controllante, non solo di altre imprese sociali o di enti non profit, ma pure di società lucrative (e comunque enti for profit, funzionalmente eterogenei, come sono le cooperative, ad eccezione di quelle sociali). Quanto alla relazione normativa tra “gruppo” e “impresa sociale”, risulta appurata la configurabilità, non solo di un’impresa sociale controllante, ma anche di un’impresa sociale capogruppo, che svolga attività di direzione e coordinamento. Tuttavia, ammessa la configurabilità, c’è da chiedersi: quid iuris quando l’impresa sociale in posizione di controllante svolga l’attività di direzione e coordinamento del gruppo e controllate siano anche società che perseguono uno scopo di lucro? Appare evidente che interessati ad agire contro la capogruppo, per far valere la responsabilità per l’abuso della direzione e coordinamento, possono essere non solo i creditori, ma anche i soci esterni della società lucrativa controllata. Il vero problema che l’impresa sociale capogruppo pone non è allora evitare la contaminazione dell’agire dell’impresa sociale controllante per la partecipazione ad una società lucrativa controllata (essendo appunto questa a valle e come tale incapace di contaminare l’acqua di chi sta a monte), stante l’art. 3, comma 2, ma evitare che il patrimonio dell’impresa sociale controllante, destinato all’esercizio in via principale di un’attività volta a produrre utilità sociale nell’interesse generale, possa essere fatto oggetto di pretese risarcitorie - non tanto dai suoi creditori, al cui esclusivo soddisfacimento è destinato o comunque dai creditori delle altre organizzazioni dalla stessa eterodirette o controllate – quanto piuttosto dai soci esterni delle società lucrative controllate, a tutela della redditività e del valore del loro investimento. Evitare insomma che possa essere sacrificata la stessa capacità dell’impresa sociale di produrre “utilità sociale”. Ne risulta allora ulteriormente circostanziata la stessa identità dell’impresa sociale come fattispecie: quella di un ente che può ben trovarsi in posizione di “controllante”, ma non per questo è capace di rendersi in ogni caso “capogruppo”, la condizione essendo che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dall’impresa sociale nei confronti di soggetti passivi, che non siano enti funzionalmente lucrativi.

“Il Gruppo dell'impresa sociale”

SCHIUMA, Laura
2009

Abstract

L’articolo dal titolo “Il Gruppo dell'impresa sociale”, pubblicato in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2009, p. 1183 ss., si studia di ricostruire la fattispecie “impresa sociale” e la relazione normativa tra “gruppo” e “impresa sociale”, al fine precipuo di stabilire se la disciplina del gruppo dell’impresa sociale si riferisca alle sole imprese sociali in posizione di controllate o anche in posizione di controllanti, ed eventualmente anche a controllanti che svolgano attività di direzione e coordinamento del gruppo (capogruppo). Quanto alla fattispecie “impresa sociale”, si perviene alla conclusione che all’impresa sociale non è vietato controllare società lucrative, perché il perseguimento del lucro oggettivo non è estraneo all’impresa sociale e perché vietato non è né l’investimento del patrimonio dell’impresa sociale in partecipazioni societarie, né l’incremento del patrimonio dell’impresa sociale a fronte della remunerazione delle partecipazioni stesse, ma solo la distribuzione di tale incremento (rectius degli utili o avanzi di gestione dell’impresa sociale che ne dovessero derivare) in favore dei suoi soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori o amministratori. A questa condizione ed a condizione che il controllo sulla società lucrativa non faccia venire meno il carattere “principale” dell’impresa sociale (art. 1, comma 1) esercitata dall’ente altruistico - l’attività della controllata dovendo essere, dal canto suo, strumentale all’ “utilità sociale” dell’attività dell’impresa sociale - , nulla osta a che l’impresa sociale possa trovarsi anche in posizione di controllante, non solo di altre imprese sociali o di enti non profit, ma pure di società lucrative (e comunque enti for profit, funzionalmente eterogenei, come sono le cooperative, ad eccezione di quelle sociali). Quanto alla relazione normativa tra “gruppo” e “impresa sociale”, risulta appurata la configurabilità, non solo di un’impresa sociale controllante, ma anche di un’impresa sociale capogruppo, che svolga attività di direzione e coordinamento. Tuttavia, ammessa la configurabilità, c’è da chiedersi: quid iuris quando l’impresa sociale in posizione di controllante svolga l’attività di direzione e coordinamento del gruppo e controllate siano anche società che perseguono uno scopo di lucro? Appare evidente che interessati ad agire contro la capogruppo, per far valere la responsabilità per l’abuso della direzione e coordinamento, possono essere non solo i creditori, ma anche i soci esterni della società lucrativa controllata. Il vero problema che l’impresa sociale capogruppo pone non è allora evitare la contaminazione dell’agire dell’impresa sociale controllante per la partecipazione ad una società lucrativa controllata (essendo appunto questa a valle e come tale incapace di contaminare l’acqua di chi sta a monte), stante l’art. 3, comma 2, ma evitare che il patrimonio dell’impresa sociale controllante, destinato all’esercizio in via principale di un’attività volta a produrre utilità sociale nell’interesse generale, possa essere fatto oggetto di pretese risarcitorie - non tanto dai suoi creditori, al cui esclusivo soddisfacimento è destinato o comunque dai creditori delle altre organizzazioni dalla stessa eterodirette o controllate – quanto piuttosto dai soci esterni delle società lucrative controllate, a tutela della redditività e del valore del loro investimento. Evitare insomma che possa essere sacrificata la stessa capacità dell’impresa sociale di produrre “utilità sociale”. Ne risulta allora ulteriormente circostanziata la stessa identità dell’impresa sociale come fattispecie: quella di un ente che può ben trovarsi in posizione di “controllante”, ma non per questo è capace di rendersi in ogni caso “capogruppo”, la condizione essendo che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dall’impresa sociale nei confronti di soggetti passivi, che non siano enti funzionalmente lucrativi.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/175788
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