Il lavoro si pone quale obiettivo quello di approfondire i contenuti e la struttura della relazione delle società di revisione e il nuovo reato di falsità nella relazione sul bilancio emessa dai revisori contabili. In particolare fra gli aspetti inerenti la struttura della relazione - così come prevista per le società sottoposte a certificazione legale dei conti ex Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, raccomandata da Consob con delibera n. 99088450 del 1 dicembre 1999 e consigliata da Assirevi anche nel caso di revisioni volontarie - si sono approfonditi l’oggetto della revisione contabile, le responsabilità in capo agli amministratori nella redazione del bilancio, e ai revisori nel suo successivo controllo finalizzato all’espressione di un giudizio professionale e le diverse tipologie di giudizio. Successivamente è stata analizzata la nuova normativa contenuta nel Decreto Legislativo 11 aprile 2002 numero 61, recante la “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”, che in materia di falsità penale del revisore ne ha delimitato il perimetro di applicazione nei casi di condotta dolosa dello stesso che, al fine di trarre un indebito profitto e con la consapevolezza di ingannare il terzo, dichiara all’interno della propria relazione o in altre comunicazioni delle falsità. Tale formulazione, così come anche recepita dal legislatore nel codice civile all’art. 2624, appare penalizzante rispetto, ad esempio, a quella riservata agli amministratori per il medesimo reato di falso in bilancio (art. 2621 cc) e risulta, infine, in contrasto con altre disposizioni, ancorché di grado inferiore, e con la best “practice” in uso in materia. Non sono infatti previste soglie di punibilità al di sotto delle quali il reato non si genera, né sono chiarite le comunicazioni nelle quali il revisore dovrebbe commettere falsità, e neppure viene considerata la significatività della falsità stessa; e ciò in contrasto sia con quanto previsto in tema di comunicazioni nell’ambito delle revisioni legali (ex D.Lgs 58/98) per le quali si prevede l’obbligatorietà di informare la Consob solo nei casi di “rilevanza”, sia per il principio della “significatività” dell’informazione e dell’errore che sta alla base di ogni processo di revisione contabile del bilancio.

La relazione della società di revisione e le false comunicazioni.

NASINI, Andrea
2004

Abstract

Il lavoro si pone quale obiettivo quello di approfondire i contenuti e la struttura della relazione delle società di revisione e il nuovo reato di falsità nella relazione sul bilancio emessa dai revisori contabili. In particolare fra gli aspetti inerenti la struttura della relazione - così come prevista per le società sottoposte a certificazione legale dei conti ex Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, raccomandata da Consob con delibera n. 99088450 del 1 dicembre 1999 e consigliata da Assirevi anche nel caso di revisioni volontarie - si sono approfonditi l’oggetto della revisione contabile, le responsabilità in capo agli amministratori nella redazione del bilancio, e ai revisori nel suo successivo controllo finalizzato all’espressione di un giudizio professionale e le diverse tipologie di giudizio. Successivamente è stata analizzata la nuova normativa contenuta nel Decreto Legislativo 11 aprile 2002 numero 61, recante la “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”, che in materia di falsità penale del revisore ne ha delimitato il perimetro di applicazione nei casi di condotta dolosa dello stesso che, al fine di trarre un indebito profitto e con la consapevolezza di ingannare il terzo, dichiara all’interno della propria relazione o in altre comunicazioni delle falsità. Tale formulazione, così come anche recepita dal legislatore nel codice civile all’art. 2624, appare penalizzante rispetto, ad esempio, a quella riservata agli amministratori per il medesimo reato di falso in bilancio (art. 2621 cc) e risulta, infine, in contrasto con altre disposizioni, ancorché di grado inferiore, e con la best “practice” in uso in materia. Non sono infatti previste soglie di punibilità al di sotto delle quali il reato non si genera, né sono chiarite le comunicazioni nelle quali il revisore dovrebbe commettere falsità, e neppure viene considerata la significatività della falsità stessa; e ciò in contrasto sia con quanto previsto in tema di comunicazioni nell’ambito delle revisioni legali (ex D.Lgs 58/98) per le quali si prevede l’obbligatorietà di informare la Consob solo nei casi di “rilevanza”, sia per il principio della “significatività” dell’informazione e dell’errore che sta alla base di ogni processo di revisione contabile del bilancio.
2004
9788834844885
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