Il saggio affronta lo studio della costituzione “de confirmatione digestorum” quale «costituzione programmatica». La qualificazione innovativa, che fin dal titolo mette in luce una prospettiva diversa secondo cui guardare alla testimonianza del sesto secolo d.C., supera – senza peraltro negarla – l’impostazione tradizionale, che a “Tanta” come agli altri testi espressamente promulgati in vista della compilazione dà il valore di introduzione alle singole parti di essa (costituzioni “introduttive”, nel linguaggio abituale della romanistica). Ma oltre che come miniera di informazioni preziose sui “tria volumina” e sul modo di lavorare dei commissari, questo gruppo di costituzioni nel suo complesso può essere riguardato come un ‘insieme’ – quasi un “corpus” nel “Corpus” – seguendo, nella cronologia del loro inanellarsi lungo i quasi sette anni di impegno, il disvelamento di un disegno: un ‘manifesto’, insomma, e appunto «programmatico». La impostazione metodogica così costruita non viene contradddetta da una analisi condotta autonomamente sulla sola “Tanta”. Il testo, infatti, viene considerato in sé e per sé, ma contemporaneamente inserito come un tassello fondamentale nella trama del disegno compilatorio giustinianeo. A consentirlo è il modo in cui esso si pone rispetto agli altri. Costituisce il culmine in una impresa che al momento appare giunta al termine. Già la sua ampiezza rispetto ai testi precedenti rivela il valore specialissimo che gli viene dato, così che accanto alla versione latina si prepara e si pubblica in testa al Digesto una versione greca. L’indicazione desumibile dalla denominazione iniziale (la “confirmatio” del Digesto) è assai più ristretta di quanto in effetti la costituzione svolge, potendo considerare – conchiuse ormai le tre opere (Codice, Istituzioni, Digesto) – la compilazione nel suo insieme. Con una rappresentazione retrospettiva viene ripercorso il cammino che sfocia nella contemporanea pubblicazione delle due raccolte giurispudenziali. In immagini ben costruite e d’effetto, con attenzione dilatata e sguardo approfondito, si ripropone ogni profilo già indicato e magari sino allora poco sviluppato. Tutti i temi via via affrontati vengono ripresi e approfonditi; sono esposte le linee di fondo che hanno guidato l’imperatore nel suo programma dal 528 all’oggi del 533. “Tanta” offre così l’opportunità di riflettere sul percorso giustinianeo. Ne emerge come l’imperatore abbia percorso la sua strada modulandola in tappe e mantenendo ferme, nei diversi risultati che si è proposto e ha raggiunto, le idee-guida da cui era partito. Il linguaggio dei testi programmatici ben si presta a formulazioni teoriche. I tria volumina costituiscono un insieme (e il futuro lo riconoscerà, con il nome datogli almeno dal sedicesimo secolo di Corpus iuris): rappresentano “tutta l’ordinata costruzione di diritto romano” (“omnis Romani iuris dispositio”). Li caratterizzano brevità, semplicità, ordine, chiarezza, completezza, coerenza, ‘sistematicità’: hanno carattere esaustivo, valore esclusivo, rispondono all’ideale di certezza del diritto. Non contraddice a questa unitarietà, e neppure all’ideale di sintesi perseguito con costanza, che le raccolte di diritto giurisprudenziale siano due. Non è la ripetitività, la “similitudo” tanto aborrita. La presenza accanto al Digesto delle Istituzioni la esige il ruolo speciale, e diverso, che a esse si assegna. Si vuole fornire a tutti – ai giovani che cominciano un percorso di studi, ma anche (così, diversamente dalla dottrina, si interpretano le parole imperiali) agli uomini incolti, rudes, e perciò incapaci di sopportare la “gran mole di sapienza” del Digesto – uno strumento specifico, appositamente predisposto, che consenta di accostarsi più facilmente al diritto, che garantisca una accessibilità che sta a cuore all’imperatore: si parla espressamente di facilità d’acquisto (quasi un prezzo politico come per i generi di prima necessità), così da consentire a tutti gli strati sociali, i ditiores al pari dei tenuiores (la fascia dei più deboli), l’acquisto dei libri (“un prezzo minimo per una sapienza tanto grande”). La distinzione tra diritto di formazione autoritativa e diritto di formazione giurisprudenziale perde di significato. Per il diritto ‘codificato’ il lessico è unico e ha valenza autoritativa. Che la singola disposizione fosse in origine costituzione imperiale o riflessione giurisprudenziale, tutto è ormai presentato come leges nostrae: leggi di Giustiniano. E tutti gli uomini sappiano della liberazione loro consentita: “sciolti” da confusio e mancanza di confini del diritto antico, ora hanno a disposizione precetti sintetici e pronti all’uso. Se il primo Codice doveva ancora essere affiancato dai lavori giurisprudenziali, quando anche questi vengono a essere ‘codificati’ l’“esser bastevole” della compilazione è di tutt’altro livello: essa è autosufficiente. Il diritto (tutto il diritto) s’identifica ormai nella compilazione: così che fuori di essa non c’è diritto. Tale autosufficienza implica che in essa si trovi tutto quanto sia necessario alla regolamentazione della vita associata. Implica insomma la completezza. Di per sé, la compilazione non contempla lacune: al momento. Tale completezza Giustiniano si sente sicuro di poter garantire per l’immediato, ma non per la durata senza fine che assegna alla propria creazione giuridica. Che emergano “negotia non legum laqueis innodata” è anzi implicito nella multiforme creatività della natura. A un tempo senza fine per la compilazione si accompagna la consapevolezza di un mutamento senza fine dello “ius humanum”. A garanzia della stabilità, la integrazione nell’ordinamento di fattispecie non espressamente previste non deve mettere in pericolo il punto di riferimento certo della compilazione. E dunque ecco il criterio generalissimo del ricorso all’autorità suprema: di fronte a situazioni nuove («omnia quae noviter contingunt») è all’autorità imperiale che spetta regolamentarle così che siano in armonia con il diritto compilato. Si ricorra al culmen imperiale ogniqualvolta occorra risolvere l’ambiguum, perché solo alla auctoritas augusta è consentito creare e interpretare le leggi Così come il Codice costituiva il riferimento per l’applicazione del diritto giurisprudenziale prima che questo entrasse nella compilazione, allo stesso modo la compilazione è riferimento per gli imperatori che verranno, e che dovranno operare legislativamente secondo le regole fissate da Giustiniano. L’accentramento di creazione e interpretazione nelle mani imperiali è strumento di certezza.. Fuori della compilazione c’è spazio solo per un diritto che venga da una fonte autoritativa unica, l’imperatore: lo dirà ancor più chiaramente “Cordi” l’anno successivo. Entro la compilazione c’è spazio solo per una interpretazione autoritativa, quella dell’imperatore. Una interpretazione nomopoietica, che potremmo definire “autentica” in quanto dell’unico ‘organo legislativo’, anche se imperatore che legifera e imperatore che interpreta potranno non essere gli stessi, anzi magari lontani nel tempo. Escluderne i giuristi, per secoli detentori dell’interpretatio, è coerente con una concezione siffatta, come è coerente temere le loro attività quali perversiones, che corrompano l’ordinata costruzione compilatoria. I problemi che l’imperatore tratta sono molteplici, ma le dimensioni del contributo (circa centocinquanta pagine) consentono di studiarli in maniera approfondita, dedicando altresì spazio a questioni testuali e ai rapporti fra “Tanta” e C.1.14,12. ––––––––– Va segnalato che la diversa considerazione di questi testi sembra essere stata accolta dalla romanistica. In molti lavori che ne trattano la locuzione utilizzata è ormai quella di “costituzioni programmatiche”.

"Tanta". Analisi di una costituzione programmatica.

CAMPOLUNGHI, Maria
2005

Abstract

Il saggio affronta lo studio della costituzione “de confirmatione digestorum” quale «costituzione programmatica». La qualificazione innovativa, che fin dal titolo mette in luce una prospettiva diversa secondo cui guardare alla testimonianza del sesto secolo d.C., supera – senza peraltro negarla – l’impostazione tradizionale, che a “Tanta” come agli altri testi espressamente promulgati in vista della compilazione dà il valore di introduzione alle singole parti di essa (costituzioni “introduttive”, nel linguaggio abituale della romanistica). Ma oltre che come miniera di informazioni preziose sui “tria volumina” e sul modo di lavorare dei commissari, questo gruppo di costituzioni nel suo complesso può essere riguardato come un ‘insieme’ – quasi un “corpus” nel “Corpus” – seguendo, nella cronologia del loro inanellarsi lungo i quasi sette anni di impegno, il disvelamento di un disegno: un ‘manifesto’, insomma, e appunto «programmatico». La impostazione metodogica così costruita non viene contradddetta da una analisi condotta autonomamente sulla sola “Tanta”. Il testo, infatti, viene considerato in sé e per sé, ma contemporaneamente inserito come un tassello fondamentale nella trama del disegno compilatorio giustinianeo. A consentirlo è il modo in cui esso si pone rispetto agli altri. Costituisce il culmine in una impresa che al momento appare giunta al termine. Già la sua ampiezza rispetto ai testi precedenti rivela il valore specialissimo che gli viene dato, così che accanto alla versione latina si prepara e si pubblica in testa al Digesto una versione greca. L’indicazione desumibile dalla denominazione iniziale (la “confirmatio” del Digesto) è assai più ristretta di quanto in effetti la costituzione svolge, potendo considerare – conchiuse ormai le tre opere (Codice, Istituzioni, Digesto) – la compilazione nel suo insieme. Con una rappresentazione retrospettiva viene ripercorso il cammino che sfocia nella contemporanea pubblicazione delle due raccolte giurispudenziali. In immagini ben costruite e d’effetto, con attenzione dilatata e sguardo approfondito, si ripropone ogni profilo già indicato e magari sino allora poco sviluppato. Tutti i temi via via affrontati vengono ripresi e approfonditi; sono esposte le linee di fondo che hanno guidato l’imperatore nel suo programma dal 528 all’oggi del 533. “Tanta” offre così l’opportunità di riflettere sul percorso giustinianeo. Ne emerge come l’imperatore abbia percorso la sua strada modulandola in tappe e mantenendo ferme, nei diversi risultati che si è proposto e ha raggiunto, le idee-guida da cui era partito. Il linguaggio dei testi programmatici ben si presta a formulazioni teoriche. I tria volumina costituiscono un insieme (e il futuro lo riconoscerà, con il nome datogli almeno dal sedicesimo secolo di Corpus iuris): rappresentano “tutta l’ordinata costruzione di diritto romano” (“omnis Romani iuris dispositio”). Li caratterizzano brevità, semplicità, ordine, chiarezza, completezza, coerenza, ‘sistematicità’: hanno carattere esaustivo, valore esclusivo, rispondono all’ideale di certezza del diritto. Non contraddice a questa unitarietà, e neppure all’ideale di sintesi perseguito con costanza, che le raccolte di diritto giurisprudenziale siano due. Non è la ripetitività, la “similitudo” tanto aborrita. La presenza accanto al Digesto delle Istituzioni la esige il ruolo speciale, e diverso, che a esse si assegna. Si vuole fornire a tutti – ai giovani che cominciano un percorso di studi, ma anche (così, diversamente dalla dottrina, si interpretano le parole imperiali) agli uomini incolti, rudes, e perciò incapaci di sopportare la “gran mole di sapienza” del Digesto – uno strumento specifico, appositamente predisposto, che consenta di accostarsi più facilmente al diritto, che garantisca una accessibilità che sta a cuore all’imperatore: si parla espressamente di facilità d’acquisto (quasi un prezzo politico come per i generi di prima necessità), così da consentire a tutti gli strati sociali, i ditiores al pari dei tenuiores (la fascia dei più deboli), l’acquisto dei libri (“un prezzo minimo per una sapienza tanto grande”). La distinzione tra diritto di formazione autoritativa e diritto di formazione giurisprudenziale perde di significato. Per il diritto ‘codificato’ il lessico è unico e ha valenza autoritativa. Che la singola disposizione fosse in origine costituzione imperiale o riflessione giurisprudenziale, tutto è ormai presentato come leges nostrae: leggi di Giustiniano. E tutti gli uomini sappiano della liberazione loro consentita: “sciolti” da confusio e mancanza di confini del diritto antico, ora hanno a disposizione precetti sintetici e pronti all’uso. Se il primo Codice doveva ancora essere affiancato dai lavori giurisprudenziali, quando anche questi vengono a essere ‘codificati’ l’“esser bastevole” della compilazione è di tutt’altro livello: essa è autosufficiente. Il diritto (tutto il diritto) s’identifica ormai nella compilazione: così che fuori di essa non c’è diritto. Tale autosufficienza implica che in essa si trovi tutto quanto sia necessario alla regolamentazione della vita associata. Implica insomma la completezza. Di per sé, la compilazione non contempla lacune: al momento. Tale completezza Giustiniano si sente sicuro di poter garantire per l’immediato, ma non per la durata senza fine che assegna alla propria creazione giuridica. Che emergano “negotia non legum laqueis innodata” è anzi implicito nella multiforme creatività della natura. A un tempo senza fine per la compilazione si accompagna la consapevolezza di un mutamento senza fine dello “ius humanum”. A garanzia della stabilità, la integrazione nell’ordinamento di fattispecie non espressamente previste non deve mettere in pericolo il punto di riferimento certo della compilazione. E dunque ecco il criterio generalissimo del ricorso all’autorità suprema: di fronte a situazioni nuove («omnia quae noviter contingunt») è all’autorità imperiale che spetta regolamentarle così che siano in armonia con il diritto compilato. Si ricorra al culmen imperiale ogniqualvolta occorra risolvere l’ambiguum, perché solo alla auctoritas augusta è consentito creare e interpretare le leggi Così come il Codice costituiva il riferimento per l’applicazione del diritto giurisprudenziale prima che questo entrasse nella compilazione, allo stesso modo la compilazione è riferimento per gli imperatori che verranno, e che dovranno operare legislativamente secondo le regole fissate da Giustiniano. L’accentramento di creazione e interpretazione nelle mani imperiali è strumento di certezza.. Fuori della compilazione c’è spazio solo per un diritto che venga da una fonte autoritativa unica, l’imperatore: lo dirà ancor più chiaramente “Cordi” l’anno successivo. Entro la compilazione c’è spazio solo per una interpretazione autoritativa, quella dell’imperatore. Una interpretazione nomopoietica, che potremmo definire “autentica” in quanto dell’unico ‘organo legislativo’, anche se imperatore che legifera e imperatore che interpreta potranno non essere gli stessi, anzi magari lontani nel tempo. Escluderne i giuristi, per secoli detentori dell’interpretatio, è coerente con una concezione siffatta, come è coerente temere le loro attività quali perversiones, che corrompano l’ordinata costruzione compilatoria. I problemi che l’imperatore tratta sono molteplici, ma le dimensioni del contributo (circa centocinquanta pagine) consentono di studiarli in maniera approfondita, dedicando altresì spazio a questioni testuali e ai rapporti fra “Tanta” e C.1.14,12. ––––––––– Va segnalato che la diversa considerazione di questi testi sembra essere stata accolta dalla romanistica. In molti lavori che ne trattano la locuzione utilizzata è ormai quella di “costituzioni programmatiche”.
2005
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/24140
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