Lo scritto ha per oggetto l’analisi e il commento delle disposizioni con le quali, con la riforma Vietti, si è introdotto il sistema dualistico nell’ordinamento giuridico italiano, quale sistema “alternativo di amministrazione e di controllo” della società per azioni. L’analisi muove dall’intento dichiarato del legislatore di fare del sistema dualistico quello che più realizza la dissociazione tra proprietà dei soci e potere degli organi sociali per giungere alla conclusione che il “diaframma” rappresentato dal consiglio di sorveglianza, che nomina e revoca gli amministratori ed approva i bilanci, è reso insincero dalla revocabilità ad nutum del consiglio di sorveglianza da parte dell’assemblea (che peraltro nomina il consiglio di sorveglianza secondo le logiche capitalistiche della proporzionalità potere-rischio, essendosi peraltro rifiutata qualunque forma di cogestione con i lavoratori) e che le disposizioni dedicate al sistema dualistico sono suscettibili di una duplice lettura: l’una destruens, secondo la quale il sistema sarebbe “alternativo” più che altro al collegio sindacale (per quanto si tratterebbe di un collegio sindacale “rinforzato” da competenze assembleari) e, dunque, alternativo nel controllo più che non nell’amministrazione (stante l’assenza, almeno originaria e comunque nel modello legale, di competenze di direzione strategica o di alta amministrazione in capo al consiglio di sorveglianza); l’altra, construens, secondo la quale la sinergia delle competenze assembleari e del collegio sindacale, tra loro, e la combinazione delle stesse con la regola della revocabilità ad nutum dei consiglieri di gestione sarebbero all’origine di una vera e propria trasformazione della funzione di controllo in capo al consiglio di sorveglianza: da controllo di legalità (seppure sostanziale) sulla correttezza dell’operato dei gestori in un vero e proprio controllo di merito sulla bontà economica delle operazioni. Con il che, anche in assenza di una formale attribuzione della direzione strategica o alta amministrazione al consiglio di sorveglianza, mi era parso sin dall’origine di poter riconoscere interpretativamente al sistema dualistico italiano quella scansione tra day by day ed alta amministrazione che costituisce il pregio del sistema tedesco.

Del sistema dualistico

SCHIUMA, Laura
2003

Abstract

Lo scritto ha per oggetto l’analisi e il commento delle disposizioni con le quali, con la riforma Vietti, si è introdotto il sistema dualistico nell’ordinamento giuridico italiano, quale sistema “alternativo di amministrazione e di controllo” della società per azioni. L’analisi muove dall’intento dichiarato del legislatore di fare del sistema dualistico quello che più realizza la dissociazione tra proprietà dei soci e potere degli organi sociali per giungere alla conclusione che il “diaframma” rappresentato dal consiglio di sorveglianza, che nomina e revoca gli amministratori ed approva i bilanci, è reso insincero dalla revocabilità ad nutum del consiglio di sorveglianza da parte dell’assemblea (che peraltro nomina il consiglio di sorveglianza secondo le logiche capitalistiche della proporzionalità potere-rischio, essendosi peraltro rifiutata qualunque forma di cogestione con i lavoratori) e che le disposizioni dedicate al sistema dualistico sono suscettibili di una duplice lettura: l’una destruens, secondo la quale il sistema sarebbe “alternativo” più che altro al collegio sindacale (per quanto si tratterebbe di un collegio sindacale “rinforzato” da competenze assembleari) e, dunque, alternativo nel controllo più che non nell’amministrazione (stante l’assenza, almeno originaria e comunque nel modello legale, di competenze di direzione strategica o di alta amministrazione in capo al consiglio di sorveglianza); l’altra, construens, secondo la quale la sinergia delle competenze assembleari e del collegio sindacale, tra loro, e la combinazione delle stesse con la regola della revocabilità ad nutum dei consiglieri di gestione sarebbero all’origine di una vera e propria trasformazione della funzione di controllo in capo al consiglio di sorveglianza: da controllo di legalità (seppure sostanziale) sulla correttezza dell’operato dei gestori in un vero e proprio controllo di merito sulla bontà economica delle operazioni. Con il che, anche in assenza di una formale attribuzione della direzione strategica o alta amministrazione al consiglio di sorveglianza, mi era parso sin dall’origine di poter riconoscere interpretativamente al sistema dualistico italiano quella scansione tra day by day ed alta amministrazione che costituisce il pregio del sistema tedesco.
2003
883483237X
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