L'opera si studia di separare funzionalmente lo “sfruttamento dell'opera” dal “godimento dell'esemplare”, anche in relazione alle opere fruibili in ambiente digitale. Ne discendono due possibili impostazioni del problema: una lettura secondo la quale l'art. 13 l.a. menziona bensì la riserva di riproduzione delle opere digitali, ma la menzione non esclude che la riproduzione digitale possa ritenersi esclusa, ove non sia più giustificata dal nuovo contesto tecnologico; un elemento testuale che conforta tale lettura potrebbe cogliersi nell'art. 68-bis comma 1, l.a., che esclude la riserva di riproduzione temporanea quando finalizzata "all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi, con l'intervento di un intermediario (...)", la trasmissione in rete rappresentando, evidentemente, l'attività per eccellenza che si svolge nella rete. Una lettura meno radicale potrebbe condurre invece a ritenere, bensì riservata anche la riproduzione digitale, ma senza estendere la riserva fino ad esaurire tutto l'ambito del mero godimento; la riserva estendendosi, allora, fin tanto che corrisponde ad "un mercato" il cui sfruttamento sarebbe sottratto all'autore; fuori da tale mercato, non c'è la riserva, ma il libero godimento dell'opera protetta.

"Diritto d'autore e normativa europea"

SCHIUMA, Laura
2009

Abstract

L'opera si studia di separare funzionalmente lo “sfruttamento dell'opera” dal “godimento dell'esemplare”, anche in relazione alle opere fruibili in ambiente digitale. Ne discendono due possibili impostazioni del problema: una lettura secondo la quale l'art. 13 l.a. menziona bensì la riserva di riproduzione delle opere digitali, ma la menzione non esclude che la riproduzione digitale possa ritenersi esclusa, ove non sia più giustificata dal nuovo contesto tecnologico; un elemento testuale che conforta tale lettura potrebbe cogliersi nell'art. 68-bis comma 1, l.a., che esclude la riserva di riproduzione temporanea quando finalizzata "all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi, con l'intervento di un intermediario (...)", la trasmissione in rete rappresentando, evidentemente, l'attività per eccellenza che si svolge nella rete. Una lettura meno radicale potrebbe condurre invece a ritenere, bensì riservata anche la riproduzione digitale, ma senza estendere la riserva fino ad esaurire tutto l'ambito del mero godimento; la riserva estendendosi, allora, fin tanto che corrisponde ad "un mercato" il cui sfruttamento sarebbe sottratto all'autore; fuori da tale mercato, non c'è la riserva, ma il libero godimento dell'opera protetta.
2009
9788812000388
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/39533
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