Con la sentenza del 20 ottobre 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la decisione assunta dall’Università Cattolica di Milano di non considerare la candidatura di un docente privo del gradimento dell’autorità ecclesiastica, espressamente richiesto dalla normativa concordataria per l’insegnamento in detto Ateneo, costituisca illegittima ingerenza nella libertà di espressione del soggetto interessato. I Giudici di Strasburgo hanno ravvisato un difetto di motivazione nel provvedimento, non ravvisandosi in esso la considerazione di come le pretese opinioni eterodosse del soggetto interessato potessero incidere sulla sua attività di insegnamento e contrastare con l’interesse dell’Università ad assicurare un insegnamento conforme alla propria ispirazione, e detto vizio non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla giurisdizione interna. La decisione della Corte suscita perplessità in quanto viene invocata la libertà accademica facendosi riferimento alla raccomandazione 1762 (2006) del Parlamento europeo, che in realtà garantisce anche l’autonomia universitaria e dunque il potere di autodeterminazione degli atenei, e che non può comunque trovare applicazione nei riguardi di istituzioni non dipendenti dagli Stati membri, come avviene nel caso dell’Università Cattolica, la quale non appartiene al novero degli atenei pubblici italiani. Viene inoltre censurata l’omessa valutazione, da parte degli organi amministrativi prima e giurisdizionali poi, delle ragioni sottostanti alla mancata concessione del gradimento ad opera dell’autorità ecclesiastica, laddove la stessa sentenza riferisce che nella comunicazione inviata dalla competente Congregazione della Curia romana non fossero specificate le ragioni di simile determinazione, né tale difetto potrebbe essere censurato dalla giurisdizione statale trattandosi di atti provenienti da ordinamento sovrano ed indipendente, sottratto in quanto tale al sindacato da parte della magistratura italiana. Il risultato di tutto ciò è una pronuncia che ribalta la ragionevole soluzione in precedenza offerta dalla Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 195/72 e rischia di mettere in crisi le previsioni concordatarie in materia.

Negata alla scuola d’ispirazione confessionale la libertà di scelta dei docenti (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 20.10.09, Lombardi Vallauri c. Italia, ricorso n. 39128/05)

CANONICO, Marco
2012

Abstract

Con la sentenza del 20 ottobre 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la decisione assunta dall’Università Cattolica di Milano di non considerare la candidatura di un docente privo del gradimento dell’autorità ecclesiastica, espressamente richiesto dalla normativa concordataria per l’insegnamento in detto Ateneo, costituisca illegittima ingerenza nella libertà di espressione del soggetto interessato. I Giudici di Strasburgo hanno ravvisato un difetto di motivazione nel provvedimento, non ravvisandosi in esso la considerazione di come le pretese opinioni eterodosse del soggetto interessato potessero incidere sulla sua attività di insegnamento e contrastare con l’interesse dell’Università ad assicurare un insegnamento conforme alla propria ispirazione, e detto vizio non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla giurisdizione interna. La decisione della Corte suscita perplessità in quanto viene invocata la libertà accademica facendosi riferimento alla raccomandazione 1762 (2006) del Parlamento europeo, che in realtà garantisce anche l’autonomia universitaria e dunque il potere di autodeterminazione degli atenei, e che non può comunque trovare applicazione nei riguardi di istituzioni non dipendenti dagli Stati membri, come avviene nel caso dell’Università Cattolica, la quale non appartiene al novero degli atenei pubblici italiani. Viene inoltre censurata l’omessa valutazione, da parte degli organi amministrativi prima e giurisdizionali poi, delle ragioni sottostanti alla mancata concessione del gradimento ad opera dell’autorità ecclesiastica, laddove la stessa sentenza riferisce che nella comunicazione inviata dalla competente Congregazione della Curia romana non fossero specificate le ragioni di simile determinazione, né tale difetto potrebbe essere censurato dalla giurisdizione statale trattandosi di atti provenienti da ordinamento sovrano ed indipendente, sottratto in quanto tale al sindacato da parte della magistratura italiana. Il risultato di tutto ciò è una pronuncia che ribalta la ragionevole soluzione in precedenza offerta dalla Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 195/72 e rischia di mettere in crisi le previsioni concordatarie in materia.
2012
9788824321181
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