Nella sentenza 22 giugno 1994, n. 425, il TAR dell'Umbria afferma che la realizzazione di un'opera pubblica, come pure la scelta delle relative modalità tecniche, rientra in un amplissimo ambito di discrezionalità dell'amministrazione non censurabile in sede di sindacato di legittimità e che non esiste, a carico della p.a., l'obbligo di procedere alla esecuzione di una determinata opera pubblica. Nel commento si evidenzia che, in materia, la discrezionalità dell'amministrazione non possiede uno spessore costante nelle diverse fasi procedimentali che presiedono alla realizzazione di un'opera pubblica. La discrezionalità, infatti, a partire dall'adozione della deliberazione di contrattare, progressivamente vede ridursi il proprio ambito, fino al momento in cui, dopo la stipula e l'approvazione del contratto, l'amministrazione, obbligata iure privatorum, risulta privata di ogni potere discrezionale. Particolare attenzione viene poi dedicata al fatto che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente aveva rinunciato alla realizzazione dell'opera per carenze di tipo finanziario, mettendo in evidenza che l'adozione dell'impegno di spesa privo di copertura finanziaria e', per espressa disposizione normativa, nullo e dunque la sua nullità impedirebbe l'adempimento dell'obbligazione da parte della p.a.

Discrezionalità amministrativa e programmazione finanziaria in materia di opere pubbliche locali

MERCATI, Livia
1995

Abstract

Nella sentenza 22 giugno 1994, n. 425, il TAR dell'Umbria afferma che la realizzazione di un'opera pubblica, come pure la scelta delle relative modalità tecniche, rientra in un amplissimo ambito di discrezionalità dell'amministrazione non censurabile in sede di sindacato di legittimità e che non esiste, a carico della p.a., l'obbligo di procedere alla esecuzione di una determinata opera pubblica. Nel commento si evidenzia che, in materia, la discrezionalità dell'amministrazione non possiede uno spessore costante nelle diverse fasi procedimentali che presiedono alla realizzazione di un'opera pubblica. La discrezionalità, infatti, a partire dall'adozione della deliberazione di contrattare, progressivamente vede ridursi il proprio ambito, fino al momento in cui, dopo la stipula e l'approvazione del contratto, l'amministrazione, obbligata iure privatorum, risulta privata di ogni potere discrezionale. Particolare attenzione viene poi dedicata al fatto che, nel caso di specie, l'amministrazione resistente aveva rinunciato alla realizzazione dell'opera per carenze di tipo finanziario, mettendo in evidenza che l'adozione dell'impegno di spesa privo di copertura finanziaria e', per espressa disposizione normativa, nullo e dunque la sua nullità impedirebbe l'adempimento dell'obbligazione da parte della p.a.
1995
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