Alcuni Consigli e Ordini professionali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20. L'origine della vicenda si rinviene in una determinazione con la quale la Sezione controllo enti della Corte dei conti dichiarava di sottoporre al proprio controllo successivo alcuni Consigli e Ordini professionali. La Corte respinge le censure di incostituzionalità e afferma che la disposizione in esame enuncia un criterio generale: facendo leva sulla nozione di pubblica amministrazione, l'art. 3, c. 4, l. n.20/1994 consente alla Corte dei conti di accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto delle sue funzioni. Per questa via, si riconosce un rapporto di 'specie a genere' tra la l. n. 259/1958 e la l. n. 20/1994 e dunque la possibilità di sottoporre a controllo successivo anche gli Ordini e i collegi professionali. In sede di commento si ragiona sulla natura degli enti professionali e sulla effettiva utilità del controllo da parte della Corte dei conti, considerata la loro minima rilevanza per la finanza pubblica, derivante dall'assenza di contribuzioni statali, dalle ridotte dimensioni, dal limitato numero dei dipendenti e dall'esiguo ammontare dei loro bilanci.

Controllo di gestione ed enti professionali

MERCATI, Livia
1998

Abstract

Alcuni Consigli e Ordini professionali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20. L'origine della vicenda si rinviene in una determinazione con la quale la Sezione controllo enti della Corte dei conti dichiarava di sottoporre al proprio controllo successivo alcuni Consigli e Ordini professionali. La Corte respinge le censure di incostituzionalità e afferma che la disposizione in esame enuncia un criterio generale: facendo leva sulla nozione di pubblica amministrazione, l'art. 3, c. 4, l. n.20/1994 consente alla Corte dei conti di accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto delle sue funzioni. Per questa via, si riconosce un rapporto di 'specie a genere' tra la l. n. 259/1958 e la l. n. 20/1994 e dunque la possibilità di sottoporre a controllo successivo anche gli Ordini e i collegi professionali. In sede di commento si ragiona sulla natura degli enti professionali e sulla effettiva utilità del controllo da parte della Corte dei conti, considerata la loro minima rilevanza per la finanza pubblica, derivante dall'assenza di contribuzioni statali, dalle ridotte dimensioni, dal limitato numero dei dipendenti e dall'esiguo ammontare dei loro bilanci.
1998
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