La sentenza TAR Umbria, 25 maggio 1993, n. 220, ribadisce un principio ineludibile in materia di concorsi pubblici, quale quello della par condicio, non garantita, nella fattispecie, dal mancato rinnovo della commissione dopo l'annullamento della prima graduatoria effettuata senza la predeterminazione dei criteri di massima. Si sottolinea nel commento il fatto che il giudice amministrativo abbia dato indiscutibile prevalenza al principio della par condicio, tralasciando del tutto, e correttamente, l'applicazione di un altro principio, pure sovente applicato, quale quello dell'utile per inutile non vitiatur.
Principio di imparzialità, rinnovazione delle procedure concorsuali ed elusione del giudicato amministrativo di annullamento
MERCATI, Livia
1993
Abstract
La sentenza TAR Umbria, 25 maggio 1993, n. 220, ribadisce un principio ineludibile in materia di concorsi pubblici, quale quello della par condicio, non garantita, nella fattispecie, dal mancato rinnovo della commissione dopo l'annullamento della prima graduatoria effettuata senza la predeterminazione dei criteri di massima. Si sottolinea nel commento il fatto che il giudice amministrativo abbia dato indiscutibile prevalenza al principio della par condicio, tralasciando del tutto, e correttamente, l'applicazione di un altro principio, pure sovente applicato, quale quello dell'utile per inutile non vitiatur.File in questo prodotto:
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