Il TAR dell'Umbria, con sentenza 15 dicembre 1993, n. 492, riconosce che il soggetto titolare di un contratto di locazione avente ad oggetti un bene della p.a. vanta un interesse particolare ed un'autonoma posizione di vantaggio utile per poter verificare se la sottrazione di tale bene sia stata condotta secondo canoni di legittimità. Riconosce, inoltre, che sussiste in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento all'affittuario. Il commento sottolinea la presenza di due diversi orientamenti in materia, uno della Corte di cassazione e uno della Giurisprudenza amministrativa, e riconduce la pronuncia commentata a quello più consolidato, in base al quale esiste, in queste fattispecie, l'interesse ad agire del ricorrente, ma soprattutto l'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento.
La comunicazione dell'avvio del procedimento: primi passi verso la partecipazione procedimentale in tema di contratti della p.a.
MERCATI, Livia
1994
Abstract
Il TAR dell'Umbria, con sentenza 15 dicembre 1993, n. 492, riconosce che il soggetto titolare di un contratto di locazione avente ad oggetti un bene della p.a. vanta un interesse particolare ed un'autonoma posizione di vantaggio utile per poter verificare se la sottrazione di tale bene sia stata condotta secondo canoni di legittimità. Riconosce, inoltre, che sussiste in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento all'affittuario. Il commento sottolinea la presenza di due diversi orientamenti in materia, uno della Corte di cassazione e uno della Giurisprudenza amministrativa, e riconduce la pronuncia commentata a quello più consolidato, in base al quale esiste, in queste fattispecie, l'interesse ad agire del ricorrente, ma soprattutto l'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.