Il giudizio "tecnico" sulla personalità dell'imputato nel processo penale può rilevare a diversi fini: necessità di comprendere la dinamica dell'evento criminoso, esigenza di commisurare la pena o valutare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, individuare un trattamento penitenziario individualizzato e in funzione rieducativa della pena. Sussiste, però, nell'ordinamento processuale il c.d. divieto di perizia psicologica (art. 220 co. 2 c.p.p.). Si tratta di lime che concerne il giudizio di cognizione, ma viene meno nella fase di esecuzione della pena. In questi confini tracciati dal legislatore, si muove l'analisi contenuta nel testo, volta a individuare le ragioni di siffatta impostazione normativa, verificare le eventuali criticità e valutare possibili impostazioni alternative.
I confini dell'indagine personologica nel processo penale
MONTAGNA, Mariangela
2013
Abstract
Il giudizio "tecnico" sulla personalità dell'imputato nel processo penale può rilevare a diversi fini: necessità di comprendere la dinamica dell'evento criminoso, esigenza di commisurare la pena o valutare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, individuare un trattamento penitenziario individualizzato e in funzione rieducativa della pena. Sussiste, però, nell'ordinamento processuale il c.d. divieto di perizia psicologica (art. 220 co. 2 c.p.p.). Si tratta di lime che concerne il giudizio di cognizione, ma viene meno nella fase di esecuzione della pena. In questi confini tracciati dal legislatore, si muove l'analisi contenuta nel testo, volta a individuare le ragioni di siffatta impostazione normativa, verificare le eventuali criticità e valutare possibili impostazioni alternative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.