Con CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1) del 329 d.C. Costantino legifera sulla vendita dei figli neonati da parte dei genitori. Si ritiene generalmente che la costituzione si riferisca anche al caso dell’esposizione, ma considerando parallelamente altri testi si può pensare che il riferimento sia a casi di affidamento dei figli, da parte dei genitori, alle cure di terzi.
In margine a CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella tarda antichità
LORENZI, Carlo
2014
Abstract
Con CTh. 5,10,1 (= Brev. 5,8,1) del 329 d.C. Costantino legifera sulla vendita dei figli neonati da parte dei genitori. Si ritiene generalmente che la costituzione si riferisca anche al caso dell’esposizione, ma considerando parallelamente altri testi si può pensare che il riferimento sia a casi di affidamento dei figli, da parte dei genitori, alle cure di terzi.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.