CTh. 9.10.4 (a. 390 d.C.) sanziona con la pena di morte i rei di crimen violentiae appartenenti a ceti sociali inferiori (viles infamesque personae), vale a dire humiliores, e coloro che due o più volte hanno commesso violenza; 'recidivi' che appartengono al ceto degli honestiores puniti più severamente perché declassati per l'infamia conseguita con la prima condanna. L'Interpretatio stravolge il senso della costituzione: restringe il campo applicativo della pena di morte ai soggetti di bassa condizione sociale 'recidivi'. La difformità è indizio di una maggiore rigidità della strutturazione sociale che prelude al medioevo.
CTH. 9,10,4 (=BREV. 9,7,3) E LA SUA INTERPRETATIO: UN CONFRONTO A PROPOSITO DI ‘RECIDIVI’
NAVARRA, Maria Luisa
2014
Abstract
CTh. 9.10.4 (a. 390 d.C.) sanziona con la pena di morte i rei di crimen violentiae appartenenti a ceti sociali inferiori (viles infamesque personae), vale a dire humiliores, e coloro che due o più volte hanno commesso violenza; 'recidivi' che appartengono al ceto degli honestiores puniti più severamente perché declassati per l'infamia conseguita con la prima condanna. L'Interpretatio stravolge il senso della costituzione: restringe il campo applicativo della pena di morte ai soggetti di bassa condizione sociale 'recidivi'. La difformità è indizio di una maggiore rigidità della strutturazione sociale che prelude al medioevo.File in questo prodotto:
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