L’art. 111, comma 2, Cost. delinea la specifica fisionomia del giusto processo mediante l’indicazione dei requisiti minimi ed indefettibili che ne debbono caratterizzare la struttura: contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, terzietà ed imparzialità del giudice; ragionevole durata. Mentre è perfettamente comprensibile la scelta di inserire nella Grundnorm principi che attengono alla dinamica processuale (contraddittorio e ragionevole durata), meno intelligibile rischia di risultare l’idea di costituzionalizzare il corredo etico e deontologico dell’organo giudicante. Gli attributi “terzo” ed “imparziale” riferiti al giudice potrebbero, invero, suonare non meno pletorici e ridondanti di quanto non risulti l’attributo “giusto” riferito al processo: né gli uni, né l’altro sembrerebbero aggiungere alcunché al sostantivo, il quale, per i valori comunemente annessi al suo significato, appare in entrambi casi autoreferenziato. Tuttavia, prescrivere ex lege legum che il giudice sia terzo ed imparziale ha un senso in quanto la prassi giudiziaria abbia manifestato segnali di cedimento in ordine a tale elementare esigenza. A questa verifica sono dedicate le riflessioni contenute nel saggio.
I requisiti di terzietà ed imparzialità del giudice
DEAN, Giovanni
2007
Abstract
L’art. 111, comma 2, Cost. delinea la specifica fisionomia del giusto processo mediante l’indicazione dei requisiti minimi ed indefettibili che ne debbono caratterizzare la struttura: contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, terzietà ed imparzialità del giudice; ragionevole durata. Mentre è perfettamente comprensibile la scelta di inserire nella Grundnorm principi che attengono alla dinamica processuale (contraddittorio e ragionevole durata), meno intelligibile rischia di risultare l’idea di costituzionalizzare il corredo etico e deontologico dell’organo giudicante. Gli attributi “terzo” ed “imparziale” riferiti al giudice potrebbero, invero, suonare non meno pletorici e ridondanti di quanto non risulti l’attributo “giusto” riferito al processo: né gli uni, né l’altro sembrerebbero aggiungere alcunché al sostantivo, il quale, per i valori comunemente annessi al suo significato, appare in entrambi casi autoreferenziato. Tuttavia, prescrivere ex lege legum che il giudice sia terzo ed imparziale ha un senso in quanto la prassi giudiziaria abbia manifestato segnali di cedimento in ordine a tale elementare esigenza. A questa verifica sono dedicate le riflessioni contenute nel saggio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.