La sentenza affronta la delicata problematica della ammissibilità della c.d. motivazione postuma, collocandosi in posizione per così dire, mediana, tra l’indirizzo consolidato che non ammette in nessun caso l’integrazione in corso di giudizio e quello opposto, minoritario, che invece ammette senza limitazioni la motivazione ex post. Difatti il Consiglio di Stato offre una soluzione espressione degli equilibri ormai raggiunti in materia: non v’è difetto di motivazione se le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato, da cui se ne inferisce che non tutti i casi di chiarimenti resi nel corso del giudizio integrano ipotesi di inammissibile integrazione postuma della motivazione. Nondimeno, l’esternazione successiva della motivazione non deve ledere il diritto di difesa dell’interessato che inizia in fase infraprocedimentale. Per questo motivo non sembra sufficiente che dagli atti emergano motivi non esplicitati se questi non potevano essere percepiti dall’interessato mentre il procedimento era ancora in itinere, quando, cioè, egli poteva far valere le proprie ragioni anche in una prospettiva partecipativa-collaborativa, volta ad evitare, appunto, il contenzioso. La decisione consente, dunque, una rinnovata riflessione sulla tematica, che oscilla tra forma e sostanza, tra atto e rapporto, nel rispetto dei principi che reggono l’azione amministrativa e la tutela giurisdizionale del privato, il quale vede nella motivazione del provvedimento il principale strumento di controllo del rispetto delle regole da parte della p.a.

Il Consiglio di Stato si pronuncia ancora sulla possibilità di ‘integrazione’ della motivazione nel corso del giudizio

PIERONI, Serenella;BARTOLINI, Antonio
2013

Abstract

La sentenza affronta la delicata problematica della ammissibilità della c.d. motivazione postuma, collocandosi in posizione per così dire, mediana, tra l’indirizzo consolidato che non ammette in nessun caso l’integrazione in corso di giudizio e quello opposto, minoritario, che invece ammette senza limitazioni la motivazione ex post. Difatti il Consiglio di Stato offre una soluzione espressione degli equilibri ormai raggiunti in materia: non v’è difetto di motivazione se le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato, da cui se ne inferisce che non tutti i casi di chiarimenti resi nel corso del giudizio integrano ipotesi di inammissibile integrazione postuma della motivazione. Nondimeno, l’esternazione successiva della motivazione non deve ledere il diritto di difesa dell’interessato che inizia in fase infraprocedimentale. Per questo motivo non sembra sufficiente che dagli atti emergano motivi non esplicitati se questi non potevano essere percepiti dall’interessato mentre il procedimento era ancora in itinere, quando, cioè, egli poteva far valere le proprie ragioni anche in una prospettiva partecipativa-collaborativa, volta ad evitare, appunto, il contenzioso. La decisione consente, dunque, una rinnovata riflessione sulla tematica, che oscilla tra forma e sostanza, tra atto e rapporto, nel rispetto dei principi che reggono l’azione amministrativa e la tutela giurisdizionale del privato, il quale vede nella motivazione del provvedimento il principale strumento di controllo del rispetto delle regole da parte della p.a.
2013
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1320505
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact