La riflessione intende ricostruire la fattispecie civilistica di controllo, dettata dall'art. 2359, nel contesto del diritto riformato della società per azioni, vuoi in seguito alla riforma organica del 2003, vuoi alla trasposizione della direttiva azionisti nel 2010, vuoi alla recentissima introduzione nel 2014 del voto plurimo nelle società non quotate e della maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate. La riflessione muove dal presupposto della relatività della fattispecie alla disciplina da applicare (quella degli artt. 2359-bis e ss., che è riferita alla partecipazione reciproca al capitale tra società di capitali), e dal presupposto del valore di norma imperativa dell'art. 2359. La conclusione è che, nonostante le importanti aperture alla autonomia statutaria, introdotte nel diritto societario riformato, il "tipo" della società per azioni presupponga tuttora che il potere sia derivante dalla grandezza della partecipazione sociale (o "partecipazione di controllo", di diritto o di fatto che sia), secondo il modello imposto dalla seconda direttiva europea in materia societaria. Il che esclude la legittimità di clausole statutarie volte a introdurre il voto capitario come anche volte a rendere incontrollabile la società per azioni in virtù della grandezza della partcipazione sociale, ed esclude anche che controllante ai sensi dell'art. 2359 possa considerarsi un sindacato di voto, la disciplina civilistica del controllo essendo indadeguata a risolvere i problemi che pone il c.d. controllo da sindacato. La disciplina civilistica del controllo, pensata per il tipo della spa, può essere applicata anche alla srl, almeno nel modelllo residuale, e alla sapa, nonostante che qui la plutocrazia azionaria sia "corretta" da meccanismi che, subordinando la sostituzione degli accomandatari-amministratori al veto del collega, intendono sottrarre al mercato l'avvicendamento nella dirigenza.

Commento all'art. 2359 c.civ.

SCHIUMA, Laura
2015

Abstract

La riflessione intende ricostruire la fattispecie civilistica di controllo, dettata dall'art. 2359, nel contesto del diritto riformato della società per azioni, vuoi in seguito alla riforma organica del 2003, vuoi alla trasposizione della direttiva azionisti nel 2010, vuoi alla recentissima introduzione nel 2014 del voto plurimo nelle società non quotate e della maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate. La riflessione muove dal presupposto della relatività della fattispecie alla disciplina da applicare (quella degli artt. 2359-bis e ss., che è riferita alla partecipazione reciproca al capitale tra società di capitali), e dal presupposto del valore di norma imperativa dell'art. 2359. La conclusione è che, nonostante le importanti aperture alla autonomia statutaria, introdotte nel diritto societario riformato, il "tipo" della società per azioni presupponga tuttora che il potere sia derivante dalla grandezza della partecipazione sociale (o "partecipazione di controllo", di diritto o di fatto che sia), secondo il modello imposto dalla seconda direttiva europea in materia societaria. Il che esclude la legittimità di clausole statutarie volte a introdurre il voto capitario come anche volte a rendere incontrollabile la società per azioni in virtù della grandezza della partcipazione sociale, ed esclude anche che controllante ai sensi dell'art. 2359 possa considerarsi un sindacato di voto, la disciplina civilistica del controllo essendo indadeguata a risolvere i problemi che pone il c.d. controllo da sindacato. La disciplina civilistica del controllo, pensata per il tipo della spa, può essere applicata anche alla srl, almeno nel modelllo residuale, e alla sapa, nonostante che qui la plutocrazia azionaria sia "corretta" da meccanismi che, subordinando la sostituzione degli accomandatari-amministratori al veto del collega, intendono sottrarre al mercato l'avvicendamento nella dirigenza.
2015
978-88-598-1132-9
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1341893
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