Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, esamina ed approfondisce la problematica relativa alle condizioni di privilegio del credito dell’avvocato e l’ammissione al passivo fallimentare. Il tema si incentra sulla interpretazione che dottrina e giurisprudenza hanno dato nel tempo, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. e i rapporti che tale norma presenta con la disciplina relativa agli onorari degli avvocati professionisti. Di particolare interesse la problematica relativa allo svolgimento di plurimi incarichi professionali con la determinazione del dies a quo per il calcolo del biennio ed in modo particolare il calcolo del biennio stesso. Nell’ipotesi di incarichi plurimi il biennio decorre dalla cessazione del complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio, i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore significherebbe assumere da lui altri incarichi professionali; il profilo della pluralità degli incarichi avrebbe, quindi, un rilievo sostanziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.. Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale; infatti, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, invero, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all'attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera. In conclusione l’aurore sostiene che è vero che il privilegio vantato dal professionista copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, purché conclusa entro lo stesso arco temporale, ma è altrettanto vero che il limite biennale ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse degli altri creditori, privilegiati e chirografari, con quello del creditore privilegiato, al fine di evitare che quest’ultimo, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori. Tale conclusione è coerente con la ratio del limite biennale del privilegio riconosciuto al professionista. In tema di prelazione, infatti, la previsione di un limite temporale correlato al momento in cui sorge il credito risponde, oltre che, nell'ambito dell'art. 2751 bis c.c., ad una valutazione della capacità di trarre altrove i propri mezzi di sostentamento, anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori. Pertanto, se il legislatore ha inteso negare il privilegio al professionista che, pur non essendo stato retribuito per l'attività già svolta nell'ultimo biennio di prestazione continua a lavorare "a credito" in favore del suo cliente, questa ratio non ricorre nel caso dell'attività professionale protrattasi per oltre un biennio, poiché, il relativo credito non è ancora liquido ed esigibile. In questo caso, nel bilanciamento degli interessi dei vari creditori, non si può addebitare al professionista alcuna inerzia, nel pretendere il pagamento delle proprie spettanze, lesiva della generica garanzia patrimoniale.

L’ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., del credito dell'avvocato e condizioni per il privilegio.

BILLI, Massimo
2014

Abstract

Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, esamina ed approfondisce la problematica relativa alle condizioni di privilegio del credito dell’avvocato e l’ammissione al passivo fallimentare. Il tema si incentra sulla interpretazione che dottrina e giurisprudenza hanno dato nel tempo, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. e i rapporti che tale norma presenta con la disciplina relativa agli onorari degli avvocati professionisti. Di particolare interesse la problematica relativa allo svolgimento di plurimi incarichi professionali con la determinazione del dies a quo per il calcolo del biennio ed in modo particolare il calcolo del biennio stesso. Nell’ipotesi di incarichi plurimi il biennio decorre dalla cessazione del complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio, i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore significherebbe assumere da lui altri incarichi professionali; il profilo della pluralità degli incarichi avrebbe, quindi, un rilievo sostanziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.. Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale; infatti, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, invero, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all'attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera. In conclusione l’aurore sostiene che è vero che il privilegio vantato dal professionista copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, purché conclusa entro lo stesso arco temporale, ma è altrettanto vero che il limite biennale ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse degli altri creditori, privilegiati e chirografari, con quello del creditore privilegiato, al fine di evitare che quest’ultimo, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori. Tale conclusione è coerente con la ratio del limite biennale del privilegio riconosciuto al professionista. In tema di prelazione, infatti, la previsione di un limite temporale correlato al momento in cui sorge il credito risponde, oltre che, nell'ambito dell'art. 2751 bis c.c., ad una valutazione della capacità di trarre altrove i propri mezzi di sostentamento, anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori. Pertanto, se il legislatore ha inteso negare il privilegio al professionista che, pur non essendo stato retribuito per l'attività già svolta nell'ultimo biennio di prestazione continua a lavorare "a credito" in favore del suo cliente, questa ratio non ricorre nel caso dell'attività professionale protrattasi per oltre un biennio, poiché, il relativo credito non è ancora liquido ed esigibile. In questo caso, nel bilanciamento degli interessi dei vari creditori, non si può addebitare al professionista alcuna inerzia, nel pretendere il pagamento delle proprie spettanze, lesiva della generica garanzia patrimoniale.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1348858
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