Partendo dalla descrizione degli elementi che secondo la moderna dottrina processualpenalistica caratterizzano i due teorici sistemi processuali, l’inquisitorio e l’accusatorio (anche in questo penso consista la novità della ricerca, perché la romanistica, per quanto mi è dato di sapere, non si era so-stanzialmente occupata di questo problema), si è cercato di dimostrare due cose. La cognitio crimi-nale non è una procedura d’ufficio. Altrimenti non si spiegherebbero abolitio, tergiversatio e prae-varicatio, che impediscono al iudex di riassumere la causa, nonostante le ‘notizie di reato’. In parte dei casi l’avvio della cognitio è possibile solo se un privato presenta un’accusa, in altri casi (crimen maiestatis, crimina commessi da latrones, sacrilegio, plagio e furto) l’accusa può, ma non deve (non esiste l’idea dell’obbligatorietà dell’azione penale), essere presentata anche da un ufficiale di polizia nella forma di epistula, elogium o notoria (rapporto-denuncia), nei cui confronti il iudex è sempre terzo e imparziale (principali fonti: D. 48.2.3; 48.3.6, Tertulliano, Ad Scapulam 4, C. 9.2.7). La teoria del cd. nomen christianum è da respingere, perché vi sono testimonianze di provenienza cristiana che danno conto di processi contro cristiani, che venivano accusati sempre di crimen maie-statis (non sacrilegio o altro) e poi assolti nonostante la loro professione di fede.

IL PROBLEMA DELL'INIZIATIVA NELLA "COGNITIO CRIMINALE". NORMATIVE E PRASSI DA AUGUSTO A DIOCLEZIANO, II ed.

GIGLIO, Stefano
2009

Abstract

Partendo dalla descrizione degli elementi che secondo la moderna dottrina processualpenalistica caratterizzano i due teorici sistemi processuali, l’inquisitorio e l’accusatorio (anche in questo penso consista la novità della ricerca, perché la romanistica, per quanto mi è dato di sapere, non si era so-stanzialmente occupata di questo problema), si è cercato di dimostrare due cose. La cognitio crimi-nale non è una procedura d’ufficio. Altrimenti non si spiegherebbero abolitio, tergiversatio e prae-varicatio, che impediscono al iudex di riassumere la causa, nonostante le ‘notizie di reato’. In parte dei casi l’avvio della cognitio è possibile solo se un privato presenta un’accusa, in altri casi (crimen maiestatis, crimina commessi da latrones, sacrilegio, plagio e furto) l’accusa può, ma non deve (non esiste l’idea dell’obbligatorietà dell’azione penale), essere presentata anche da un ufficiale di polizia nella forma di epistula, elogium o notoria (rapporto-denuncia), nei cui confronti il iudex è sempre terzo e imparziale (principali fonti: D. 48.2.3; 48.3.6, Tertulliano, Ad Scapulam 4, C. 9.2.7). La teoria del cd. nomen christianum è da respingere, perché vi sono testimonianze di provenienza cristiana che danno conto di processi contro cristiani, che venivano accusati sempre di crimen maie-statis (non sacrilegio o altro) e poi assolti nonostante la loro professione di fede.
2009
9788834894835
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