Con la decisione in commento la Cassazione torna a pronunciarsi sulla rilevanza del danno patrimoniale derivante dalla perdita o dalla diminuzione della capacità lavorativa domestica, riconoscendo che tale pregiudizio non può ritenersi prerogativa della donnacasalinga ma spetta anche all’uomo, nell’ottica di un’equa distribuzione delle incombenze domestiche ex artt. 29 Cost. e 143 c.c. Partendo dalle considerazioni della Cassazione, l’Autore si sofferma sul ruolo che gli stereotipi normativi e sociali hanno nella costruzione giuridica dei danni risarcibili e sulla doppia natura patrimoniale e non patrimoniale del danno da perdita (o da diminuzione) del lavoro domestico.
Danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico maschile: la Cassazione contro gli stereotipi di genere in famiglia
Di Masi, Maurizio
2015
Abstract
Con la decisione in commento la Cassazione torna a pronunciarsi sulla rilevanza del danno patrimoniale derivante dalla perdita o dalla diminuzione della capacità lavorativa domestica, riconoscendo che tale pregiudizio non può ritenersi prerogativa della donnacasalinga ma spetta anche all’uomo, nell’ottica di un’equa distribuzione delle incombenze domestiche ex artt. 29 Cost. e 143 c.c. Partendo dalle considerazioni della Cassazione, l’Autore si sofferma sul ruolo che gli stereotipi normativi e sociali hanno nella costruzione giuridica dei danni risarcibili e sulla doppia natura patrimoniale e non patrimoniale del danno da perdita (o da diminuzione) del lavoro domestico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.