Il saggio - che riprende ed amplia l'intervento effettuato nel corso del Convegno "Diritto Civile e Principi Costituzionali Europei e Italiani", tenutosi a Perugia il 25 e 26 marzo 2011 - tratta uno dei quesiti emersi nel corso del convegno: "l diritto di proprietà e le libertà economiche devono essere considerati diritti umani fondamentali?". Da una parte, l’idea, tipica di Locke, di un diritto di proprietà inscindibilmente legato ai discorsi intorno alla libertà individuale e vincolato al soggetto. Dall’altra, il superamento di questa identificazione fra proprietà e libertà, collocando l’istituto in una dimensione economica e individuandone i limiti nella sua intrinseca funzione sociale: idea che ha trovato in Renner uno dei primi fautori. Su quest’ultima prospettiva si colloca, nel nostro ordinamento, l’art. 42 Cost., che parla di “funzione sociale” della proprietà, in un contesto in cui emerge chiaramente quello che può essere definito come un doppio standard di tutela fra diritti civili ed economici. In altre parole, si può dire che secondo le nostre attuali disposizioni costituzionali, ogni manifestazione degna di tutela della personalità umana postula il riconoscimento di diritti inviolabili, mentre il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata non postulano esigenze di protezione assoluta. Tali questioni - in particolare la controversia circa l’equiparazione o meno dei diritti patrimoniali (proprietà, libertà economica) con i diritti umani fondamentali - hanno caratterizzato, anche fuori dai confini italiani, gran parte del dibattito del primo novecento ed è noto come sia negli USA (con la svolta giurisprudenziale del 1937), sia in Germania (con la Costituzione di Weimar) la risposta è stata alla fine negativa. Oggi però questa scelta altamente persuasiva e corrispondente ad una tradizione giuridica e culturale fortemente radicata e sedimentata, viene duramente colpita dalla Corte EDU, che - come in precedenza analizzato - ha sviluppato una linea interpretativa diametralmente opposta, in cui il diritto di proprietà viene considerato alla stregua di un diritto umano inviolabile, equiparabile alle libertà fondamentali. Dunque, una sorta di ritorno alle idee di Locke in tema di proprietà. Come si potrà evolvere il confronto è difficile dirlo. Le contraddizioni e le tensioni esistenti tra il nostro ordinamento interno e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono evidenti e di non facile soluzione; e trovano nell'istituto dell'acquisizione sanante un punto di contrasto che ci consente di analizzare i diversi principi che governano a livello europeo il diritto di proprietà.

La tutela multilivello del diritto di proprietà: il caso della acquisizione sanante

RAMACCIONI, Giulio
2012

Abstract

Il saggio - che riprende ed amplia l'intervento effettuato nel corso del Convegno "Diritto Civile e Principi Costituzionali Europei e Italiani", tenutosi a Perugia il 25 e 26 marzo 2011 - tratta uno dei quesiti emersi nel corso del convegno: "l diritto di proprietà e le libertà economiche devono essere considerati diritti umani fondamentali?". Da una parte, l’idea, tipica di Locke, di un diritto di proprietà inscindibilmente legato ai discorsi intorno alla libertà individuale e vincolato al soggetto. Dall’altra, il superamento di questa identificazione fra proprietà e libertà, collocando l’istituto in una dimensione economica e individuandone i limiti nella sua intrinseca funzione sociale: idea che ha trovato in Renner uno dei primi fautori. Su quest’ultima prospettiva si colloca, nel nostro ordinamento, l’art. 42 Cost., che parla di “funzione sociale” della proprietà, in un contesto in cui emerge chiaramente quello che può essere definito come un doppio standard di tutela fra diritti civili ed economici. In altre parole, si può dire che secondo le nostre attuali disposizioni costituzionali, ogni manifestazione degna di tutela della personalità umana postula il riconoscimento di diritti inviolabili, mentre il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata non postulano esigenze di protezione assoluta. Tali questioni - in particolare la controversia circa l’equiparazione o meno dei diritti patrimoniali (proprietà, libertà economica) con i diritti umani fondamentali - hanno caratterizzato, anche fuori dai confini italiani, gran parte del dibattito del primo novecento ed è noto come sia negli USA (con la svolta giurisprudenziale del 1937), sia in Germania (con la Costituzione di Weimar) la risposta è stata alla fine negativa. Oggi però questa scelta altamente persuasiva e corrispondente ad una tradizione giuridica e culturale fortemente radicata e sedimentata, viene duramente colpita dalla Corte EDU, che - come in precedenza analizzato - ha sviluppato una linea interpretativa diametralmente opposta, in cui il diritto di proprietà viene considerato alla stregua di un diritto umano inviolabile, equiparabile alle libertà fondamentali. Dunque, una sorta di ritorno alle idee di Locke in tema di proprietà. Come si potrà evolvere il confronto è difficile dirlo. Le contraddizioni e le tensioni esistenti tra il nostro ordinamento interno e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono evidenti e di non facile soluzione; e trovano nell'istituto dell'acquisizione sanante un punto di contrasto che ci consente di analizzare i diversi principi che governano a livello europeo il diritto di proprietà.
2012
978-88-3482700-0
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1360130
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