Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui la responsabilita` precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. sorge anche nel caso in cui sia stato gia` concluso un contratto ‘‘valido’’, e ‘‘tuttavia pregiudizievole’’ per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. La soluzione giurisprudenziale, espressione di un indirizzo ormai consolidato, invita a riflettere, da un lato, sulla vexata quaestio della natura giuridica della responsabilita` in esame, e, dall’altro, sul valore attuale del principio di non interferenza tra regole di validita` e regole di comportamento nell’ottica un sistema rimediale (non solo risarcitorio, ma anche demolitorio) flessibile, in quanto conformato al caso concreto.
Responsabilità precontrattuale e flessibilità del sistema rimediale
SCAGLIONE, Francesco
2016
Abstract
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui la responsabilita` precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. sorge anche nel caso in cui sia stato gia` concluso un contratto ‘‘valido’’, e ‘‘tuttavia pregiudizievole’’ per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. La soluzione giurisprudenziale, espressione di un indirizzo ormai consolidato, invita a riflettere, da un lato, sulla vexata quaestio della natura giuridica della responsabilita` in esame, e, dall’altro, sul valore attuale del principio di non interferenza tra regole di validita` e regole di comportamento nell’ottica un sistema rimediale (non solo risarcitorio, ma anche demolitorio) flessibile, in quanto conformato al caso concreto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.