Il commento a TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 17 ottobre 2016 n. 1141 evidenzia il percorso argomentativo che, dal versante dell’ordinamento contabile, sorregge le soluzioni adottate dal giudice amministrativo e, in secondo luogo, enuclea le conseguenze derivanti dalle soluzioni medesime sul versante delle responsabilità dei gestori e su quello organizzativo degli enti locali, anche alla luce delle norme recentemente adottate in materia di processo dinanzi alla Corte dei conti. Con la sentenza in commento il Tar per il Veneto respinge un ricorso proposto dagli albergatori veneziani avverso le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Venezia, con le quali erano state introdotte modifiche al Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno; più in particolare, i ricorrenti contestano la legittimità delle disposizioni che - con riguardo ai gestori delle strutture ricettive - specificano gli obblighi strumentali quanto alla riscossione dell’imposta di soggiorno, le sanzioni per il loro mancato rispetto e la qualifica dei medesimi gestori quali ‘agenti contabili di fatto’. Dopo aver sottolineato la correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione comunale per l’introduzione delle modifiche regolamentari, il Collegio decide per l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, riconoscendo, da un lato, l’impossibilità di qualificare i gestori delle strutture ricettive come sostituti d’imposta o responsabili d’imposta e, dall’altro, la legittimità delle norme regolamentari che li qualificano come ‘agenti contabili di fatto’. La pronuncia in commento si inserisce nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale, in assenza di esplicite affermazioni in tal senso da parte del legislatore statale, i gestori delle strutture ricettive vengono considerati, con riguardo alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno, come agenti contabili di fatto e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, appoggiando il proprio iter motivazionale a quanto più volte espresso sul punto dalla Corte dei conti, sia in sede consultiva che giurisdizionale.

L'imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili 'di fatto'

MERCATI, Livia
2017

Abstract

Il commento a TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 17 ottobre 2016 n. 1141 evidenzia il percorso argomentativo che, dal versante dell’ordinamento contabile, sorregge le soluzioni adottate dal giudice amministrativo e, in secondo luogo, enuclea le conseguenze derivanti dalle soluzioni medesime sul versante delle responsabilità dei gestori e su quello organizzativo degli enti locali, anche alla luce delle norme recentemente adottate in materia di processo dinanzi alla Corte dei conti. Con la sentenza in commento il Tar per il Veneto respinge un ricorso proposto dagli albergatori veneziani avverso le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Venezia, con le quali erano state introdotte modifiche al Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno; più in particolare, i ricorrenti contestano la legittimità delle disposizioni che - con riguardo ai gestori delle strutture ricettive - specificano gli obblighi strumentali quanto alla riscossione dell’imposta di soggiorno, le sanzioni per il loro mancato rispetto e la qualifica dei medesimi gestori quali ‘agenti contabili di fatto’. Dopo aver sottolineato la correttezza del procedimento seguito dall’amministrazione comunale per l’introduzione delle modifiche regolamentari, il Collegio decide per l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, riconoscendo, da un lato, l’impossibilità di qualificare i gestori delle strutture ricettive come sostituti d’imposta o responsabili d’imposta e, dall’altro, la legittimità delle norme regolamentari che li qualificano come ‘agenti contabili di fatto’. La pronuncia in commento si inserisce nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale, in assenza di esplicite affermazioni in tal senso da parte del legislatore statale, i gestori delle strutture ricettive vengono considerati, con riguardo alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno, come agenti contabili di fatto e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, appoggiando il proprio iter motivazionale a quanto più volte espresso sul punto dalla Corte dei conti, sia in sede consultiva che giurisdizionale.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1408091
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