L’attività di cooperazione giudiziaria internazionale, stante l’assenza di obblighi previsti da norme di diritto internazionale consuetudinario, trova la propria regolamentazione nelle disposizioni pattizie concordate fra gli Stati interessati a porre in essere il necessario coordinamento fra le rispettive autorità giudiziarie e amministrative per lo svolgimento di varie attività processuali, dalla raccolta delle prove alla notificazione degli atti all’estero, nonché per agevolare la circolazione dei provvedimenti e delle decisioni giudiziarie. Anche in materia penale gli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria sono stabiliti da apposite convenzioni che rendono possibile l’assistenza giudiziaria in favore dello Stato richiedente con modalità accettate nello Stato di compimento dell’attività. Infine norme particolari regolano la cooperazione con i tribunali penali internazionali ad hoc e con la Corte penale internazionale
Cooperazione giudiziaria internazionale
LANCIOTTI, Alessandra
2017
Abstract
L’attività di cooperazione giudiziaria internazionale, stante l’assenza di obblighi previsti da norme di diritto internazionale consuetudinario, trova la propria regolamentazione nelle disposizioni pattizie concordate fra gli Stati interessati a porre in essere il necessario coordinamento fra le rispettive autorità giudiziarie e amministrative per lo svolgimento di varie attività processuali, dalla raccolta delle prove alla notificazione degli atti all’estero, nonché per agevolare la circolazione dei provvedimenti e delle decisioni giudiziarie. Anche in materia penale gli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria sono stabiliti da apposite convenzioni che rendono possibile l’assistenza giudiziaria in favore dello Stato richiedente con modalità accettate nello Stato di compimento dell’attività. Infine norme particolari regolano la cooperazione con i tribunali penali internazionali ad hoc e con la Corte penale internazionaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.