Lo ius sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro familiare o gentilizio è attribuito in base alla volontà del testatore esclusivamente ai soggetti appartenenti alla cerchia familiare, i quali lo acquisiscono iure proprio fin dal momento della nascita in virtù del rapporto iure sanguinis con il fondatore. Ai fini della individuazione dei «consanguinei» cui conferire la titolarità di tale diritto assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, da individuarsi anche sulla base di elementi di prova di carattere presuntivo. Lo ius sepulchri, pertanto, si trasforma da familiare in ereditario soltanto con la morte dell’ultimo superstite appartenente alla famiglia designata dal fondatore.
Osservazioni in tema di diritto di sepolcro
Monica Pucci
2013
Abstract
Lo ius sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro familiare o gentilizio è attribuito in base alla volontà del testatore esclusivamente ai soggetti appartenenti alla cerchia familiare, i quali lo acquisiscono iure proprio fin dal momento della nascita in virtù del rapporto iure sanguinis con il fondatore. Ai fini della individuazione dei «consanguinei» cui conferire la titolarità di tale diritto assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, da individuarsi anche sulla base di elementi di prova di carattere presuntivo. Lo ius sepulchri, pertanto, si trasforma da familiare in ereditario soltanto con la morte dell’ultimo superstite appartenente alla famiglia designata dal fondatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.