L’ammissibilità della azione di classe è subordinata alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti richiesti dall’art. 140 bis, comma 6, c. cons., nell’àmbito dei quali rientra l’idoneità del proponente a curare adeguatamente l’interesse della classe. Tale ultimo requisito può ritenersi rispettato solo nell’ipotesi in cui lo stesso sia in grado, tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse finanziarie in suo possesso al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire efficientemente la tutela dell’interesse di tutti i futuri aderenti all’azione. Ai fini del giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 140 bis, 6° comma, c. cons., la verifica dell’idoneità dei proponenti a curare l’interesse della classe deve essere condotta prescindendo dall’eventuale esiguità del numero dei ricorrenti individualmente, posto che l’art. 140 bis c. cons. riconosce la possibilità di promuovere l’azione anche al singolo componente la classe. Qualora, poi, l’azione sia promossa mediante comitato, tale giudizio non potrà prescindere da una valutazione della rappresentatività, dell’organizzazione e delle risorse finanziarie dei ricorrenti e dell’ente, che dovrà compiersi avendo riguardo alla tipologia dell’azione promossa, nonché all’impegno che la stessa comporta in base alle iniziative ed alla attività da compiere

Azione di classe e giudizio di ammissibilità

Monica Pucci
2015

Abstract

L’ammissibilità della azione di classe è subordinata alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti richiesti dall’art. 140 bis, comma 6, c. cons., nell’àmbito dei quali rientra l’idoneità del proponente a curare adeguatamente l’interesse della classe. Tale ultimo requisito può ritenersi rispettato solo nell’ipotesi in cui lo stesso sia in grado, tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse finanziarie in suo possesso al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire efficientemente la tutela dell’interesse di tutti i futuri aderenti all’azione. Ai fini del giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 140 bis, 6° comma, c. cons., la verifica dell’idoneità dei proponenti a curare l’interesse della classe deve essere condotta prescindendo dall’eventuale esiguità del numero dei ricorrenti individualmente, posto che l’art. 140 bis c. cons. riconosce la possibilità di promuovere l’azione anche al singolo componente la classe. Qualora, poi, l’azione sia promossa mediante comitato, tale giudizio non potrà prescindere da una valutazione della rappresentatività, dell’organizzazione e delle risorse finanziarie dei ricorrenti e dell’ente, che dovrà compiersi avendo riguardo alla tipologia dell’azione promossa, nonché all’impegno che la stessa comporta in base alle iniziative ed alla attività da compiere
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1449776
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