Il caso Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, di fronte alla Corte di Strasburgo, mette al centro i diritti religiosi dei genitori, l'autonomia della scuola e i diritti dei minori all'educazione in condizioni di eguaglianza. I giudici europei ritengono che il rifiuto, da parte delle autorità scolastiche, di concedere a due bambine di religione islamica l'esenzione dai corsi di nuoto (richiesta perché i corsi sono misti fino all'età della pubertà) non viola la libertà religiosa dei genitori. il diniego è giudicato legittimo dal momento che le attività motorie, nell'ambito della scuola primaria, perseguono l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e l'integrazione degli alunni; così agendo, le autorità scolastiche hanno esercitato il proprio diritto di applicare le regole interne e di adottare propri curricula. La tesi sostenuta nel presente contributo è che, nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani, la decisione della Corte risponde agli standard giuridici previsti dalla Convenzione per i diritti dei minori, con riguardo all'uguaglianza tra i sessi e alla non discriminazione nel settore educativo. il rifiuto dei genitori di consentire alle figlie di seguire i corsi di nuoto avrebbe, infatti, pregiudicato il diritto di queste ultime di partecipare pienamente alle attività scolastiche, senza discriminazione rispetto agli altri alunni.

Diritti educativi del minore e libertà religiosa della famiglia: rileggendo la sentenza Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland alla luce del best interests of the child

SILVIA ANGELETTI
2019

Abstract

Il caso Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, di fronte alla Corte di Strasburgo, mette al centro i diritti religiosi dei genitori, l'autonomia della scuola e i diritti dei minori all'educazione in condizioni di eguaglianza. I giudici europei ritengono che il rifiuto, da parte delle autorità scolastiche, di concedere a due bambine di religione islamica l'esenzione dai corsi di nuoto (richiesta perché i corsi sono misti fino all'età della pubertà) non viola la libertà religiosa dei genitori. il diniego è giudicato legittimo dal momento che le attività motorie, nell'ambito della scuola primaria, perseguono l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e l'integrazione degli alunni; così agendo, le autorità scolastiche hanno esercitato il proprio diritto di applicare le regole interne e di adottare propri curricula. La tesi sostenuta nel presente contributo è che, nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani, la decisione della Corte risponde agli standard giuridici previsti dalla Convenzione per i diritti dei minori, con riguardo all'uguaglianza tra i sessi e alla non discriminazione nel settore educativo. il rifiuto dei genitori di consentire alle figlie di seguire i corsi di nuoto avrebbe, infatti, pregiudicato il diritto di queste ultime di partecipare pienamente alle attività scolastiche, senza discriminazione rispetto agli altri alunni.
2019
9788899490089
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1458092
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