L'a. ricostruisce il significato e le implicazioni dell’affermazione della Corte di giustizia UE secondo cui l’obbligo degli Stati membri di garantire che le informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero unico di emergenza europeo 112 siano messe a disposizione delle autorità preposte alla gestione delle emergenze, sancito dalla direttiva 2002/22, sussiste anche in caso di chiamata da un cellulare sprovvisto di carta SIM. Inquadrata la pronuncia come riferita essenzialmente alle chiamate effettuate da smartphones, e all’utilizzo dei dati di geolocalizzazione da questi raccolti, il commento indaga sulle problematiche giuridiche che la garanzia della messa a disposizione di tali dati solleva, soprattutto in relazione alle imprese coinvolte, alla luce del quadro regolatorio europeo dei servizi di telecomunicazione.
Geolocalizzazione delle chiamate al numero unico di emergenza europeo 112: obblighi di Stati e imprese nell’era digitale
Maneggia
2019
Abstract
L'a. ricostruisce il significato e le implicazioni dell’affermazione della Corte di giustizia UE secondo cui l’obbligo degli Stati membri di garantire che le informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero unico di emergenza europeo 112 siano messe a disposizione delle autorità preposte alla gestione delle emergenze, sancito dalla direttiva 2002/22, sussiste anche in caso di chiamata da un cellulare sprovvisto di carta SIM. Inquadrata la pronuncia come riferita essenzialmente alle chiamate effettuate da smartphones, e all’utilizzo dei dati di geolocalizzazione da questi raccolti, il commento indaga sulle problematiche giuridiche che la garanzia della messa a disposizione di tali dati solleva, soprattutto in relazione alle imprese coinvolte, alla luce del quadro regolatorio europeo dei servizi di telecomunicazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.