Si riflette attorno alla possibilità di impiegare il giudizio equitativo nel diritto penale non solo nel momento della commisurazione della pena, ma anche in quello della rivisitazione della sussistenza nel caso concreto delle ragioni stesse della pena (an della punibilità). Si verifica, dunque, se la previsione di un “correttivo di equità” sia compatibile con i principi costituzionali e si individua la peculiarità del giudizio equitativo, nell’ambito del potere discrezionale del giudice, con riferimento all’assenza di una “fattispecie” normativa a cui ricondurre il caso concreto. Ci si interroga, infine, sulla plausibilità sistematica del mantenimento dei limiti minimi edittali di pena, dopo che è stata introdotta una clausola che autorizza l’esenzione da una qualunque pena quando si riscontri che la sua irrogazione sarebbe iniqua.
Dall’equità commisurativa all’equità nella esenzione da pena per fatto tenue
Brunelli, D.
2018
Abstract
Si riflette attorno alla possibilità di impiegare il giudizio equitativo nel diritto penale non solo nel momento della commisurazione della pena, ma anche in quello della rivisitazione della sussistenza nel caso concreto delle ragioni stesse della pena (an della punibilità). Si verifica, dunque, se la previsione di un “correttivo di equità” sia compatibile con i principi costituzionali e si individua la peculiarità del giudizio equitativo, nell’ambito del potere discrezionale del giudice, con riferimento all’assenza di una “fattispecie” normativa a cui ricondurre il caso concreto. Ci si interroga, infine, sulla plausibilità sistematica del mantenimento dei limiti minimi edittali di pena, dopo che è stata introdotta una clausola che autorizza l’esenzione da una qualunque pena quando si riscontri che la sua irrogazione sarebbe iniqua.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.