Il lavoro ha un duplice obiettivo: sul piano teorico, quello di elaborare un’ipotesi ricostruttiva del concetto di prova tributaria; sul piano pratico, quello di verificare le conclusioni tratte dall’approccio teorico, vagliando il caso degli studi di settore. Ciò, al fine di formulare un’ipotesi sulla assai dubbia relazione (di inclusione o di esclusione) che intercorre tra la nozione della prova tributaria e gli studi settore. L’idea è che non sia concepibile un concetto unitario di prova tributaria. Mentre sarebbe concepibile un concetto tipologico, nel quale convivrebbero la prova scientifica e la prova etica. Le regole della convivenza dei due tipi di prova tributaria si troverebbero nelle norme tributarie sostanziali e andrebbero inidividuate in base al tipo dei fatti e dei concetti giuridici intorno ai quali le stesse sono costruite. La prova scientifica e la prova etica sarebbero poi comprese nel più ampio concetto dei “fatti di accertamento” (logici e congetturali), i quali farebbero da complemento ai “fatti di mera conoscenza” (logici ma non congetturali). I “fatti di mera conoscenza” non avrebbero invece i caratteri della prova. La verifica pratica dell’ipotesi teorica, condotta analizzando la struttura logica degli studi di settore, lascerebbe ipotizzare che questi siano non-prove (in quanto non costituenti prove scientifiche o prove etiche). Essi, poiché meramente logici e non congetturali, sarebbero inquadrabili tra i “fatti di mera conoscenza”. Come tali, sarebbero idonei alla composizione della lite (etica), ma non alla conoscenza del (singolo) fatto ignorato.
Prova e studi di settore
VERSIGLIONI, Marco
2007
Abstract
Il lavoro ha un duplice obiettivo: sul piano teorico, quello di elaborare un’ipotesi ricostruttiva del concetto di prova tributaria; sul piano pratico, quello di verificare le conclusioni tratte dall’approccio teorico, vagliando il caso degli studi di settore. Ciò, al fine di formulare un’ipotesi sulla assai dubbia relazione (di inclusione o di esclusione) che intercorre tra la nozione della prova tributaria e gli studi settore. L’idea è che non sia concepibile un concetto unitario di prova tributaria. Mentre sarebbe concepibile un concetto tipologico, nel quale convivrebbero la prova scientifica e la prova etica. Le regole della convivenza dei due tipi di prova tributaria si troverebbero nelle norme tributarie sostanziali e andrebbero inidividuate in base al tipo dei fatti e dei concetti giuridici intorno ai quali le stesse sono costruite. La prova scientifica e la prova etica sarebbero poi comprese nel più ampio concetto dei “fatti di accertamento” (logici e congetturali), i quali farebbero da complemento ai “fatti di mera conoscenza” (logici ma non congetturali). I “fatti di mera conoscenza” non avrebbero invece i caratteri della prova. La verifica pratica dell’ipotesi teorica, condotta analizzando la struttura logica degli studi di settore, lascerebbe ipotizzare che questi siano non-prove (in quanto non costituenti prove scientifiche o prove etiche). Essi, poiché meramente logici e non congetturali, sarebbero inquadrabili tra i “fatti di mera conoscenza”. Come tali, sarebbero idonei alla composizione della lite (etica), ma non alla conoscenza del (singolo) fatto ignorato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.