Il diritto antico puniva il crimine dell’adulterio con sanzioni severissime. Quanto alla sua prova, a contendersi il campo erano due differenti opzioni: una richiedeva che gli amanti fossero sorpresi nella flagranza dell’accoppiamento sessuale; l’altra riteneva sufficiente la sola presunzione del tradimento sessuale deducibile da indizi plausibili. La cultura giuridica medievale, anche attingendo alla letteratura latina, sposò compattamente la tesi della sufficienza della prova presuntiva, nella convinzione che solo questa prova consentisse di non lasciare il delitto impunito. I costumi dell’età moderna e oltre terranno a lungo ferma questa convinzione. Sarà Cesare Beccaria (1764) a condannare le “tiranniche presunzioni”, sottolineando che insistere nel sanzionare un fatto (l’infedeltà sessuale), che meriterebbe di restare impunito, finisse per incentivarlo.
Venere presunta. Lessico e argomentazione dell’infedeltà coniugale
Ferdinando Treggiari
2021
Abstract
Il diritto antico puniva il crimine dell’adulterio con sanzioni severissime. Quanto alla sua prova, a contendersi il campo erano due differenti opzioni: una richiedeva che gli amanti fossero sorpresi nella flagranza dell’accoppiamento sessuale; l’altra riteneva sufficiente la sola presunzione del tradimento sessuale deducibile da indizi plausibili. La cultura giuridica medievale, anche attingendo alla letteratura latina, sposò compattamente la tesi della sufficienza della prova presuntiva, nella convinzione che solo questa prova consentisse di non lasciare il delitto impunito. I costumi dell’età moderna e oltre terranno a lungo ferma questa convinzione. Sarà Cesare Beccaria (1764) a condannare le “tiranniche presunzioni”, sottolineando che insistere nel sanzionare un fatto (l’infedeltà sessuale), che meriterebbe di restare impunito, finisse per incentivarlo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.