Come indicato nella Relazione di accompagno al d.lgs. 6/2003, la società a responsabilità limitata è uno dei due «modelli» di società di capitali il quale «pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, si caratterizza come una società personale»; società con personalità giuridica (art. 2463, ult. co.; art. 2331) [ma] «a struttura fondamentalmente personalistica», nella quale assumono prevalente considerazione le persone dei soci ed i loro rapporti personali. In questa prospettiva, l’abolizione della disposizione (art, 2472) già recante la «Nozione» di società a responsabilità limitata, è frutto della esigenza avvertita dal legislatore delegato, di segnalare, sia dall’inizio della disciplina, la discontinuità e le conseguenze della integrale revisione del tipo societario voluto dalla riforma. Dal punto di vista sostanziale, i contenuti tipologici fondamentali sono rimasti, peraltro, immutati. E così mentre il nuovo art. 2462, co. 1, eredita, tel quelle, l’enunciato sul regime di limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali il primo comma dell’art. 2468 riproduce l’originaria inderogabile previsione dell’art. 2472, co. 2, relativa al divieto di emettere azioni rappresentative della partecipazione sociale, arricchita con un nuovo, ulteriore divieto: le quote di s.r.l. non possono formare oggetto di «sollecitazione all’investimento». Per acquisire da terzi capitali di rischio, la s.r.l. può solo ricorrere - e sempre che l’atto costitutivo lo preveda - all’emissione di titoli di debito destinati esclusivamente al mercato primario. I titoli in questione, a tenore e secondo la disciplina di cui all’art. 2483, possono essere sottoscritti infatti solo da investitori professionali i quali rispondono, in caso di cessione a terzi (che non siano soci o investitori professionali) della solvenza della società. Nel sistema del codice (prima della riforma) la quota indica la misura della partecipazione del socio alla società e deriva la sua consistenza dal conferimento effettuato. In esito alla riforma, abolita la misura minima di partecipazione alla società (un euro o multipli, secondo il previgente art. 2474, co. 2 e 3) e trovando ora l’indicazione del capitale minimo obbligatorio (10 mila euro) corretta collocazione tra i requisiti e condizioni per la costituzione della società (art. 2463, co. 2, n. 4), la ragion d’essere di un’autonoma disposizione sul «capitale sociale» (art. 2474) è venuta meno. Scompare, così, la previsione relativa al «possibile» diverso ammontare delle quote di conferimento; previsione, già forse superflua ed oggi - almeno sul piano del modello legale - sicuramente inopportuna. A tenore del secondo comma, le partecipazioni sociali non necessariamente devono essere determinate in misura proporzionale ai conferimenti. Anzi, il tenore letterale della disposizione fa intendere («se l’atto costitutivo non prevede diversamente», e la locuzione è collocata in apertura del co. 2) che il modello più che far salva la possibilità di una deroga, attenda la specifica regolamentazione dei privati, mancando la quale soccorre il regime legale. Allo stesso modo, il catalogo dei requisiti dell’atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 6) richiede la indicazione della «quota di partecipazione» separatamente dalla indicazione della misura del conferimento, senza alcun collegamento tra i due elementi. Che la partecipazione possa essere fissata in modo non proporzionale al conferimento, proprio per il fatto di dipendere da scelte contrattuali e dunque per i più svariati motivi, giustificazioni, interessi e contingenti ragioni, anche puramente dipendenti dal potere contrattuale di alcune parti, non esclude «di per sé» che siano ipotizzabili categorie di quote, ossia che il quanto di partecipazione, anche quando non proporzionale al conferimento effettuato, possa ritenersi svincolato dalla persona del socio. La partecipazione è condizione e misura dei diritti che competono al socio (in primis, voto ed utili, e poi diritto alla quota di lìquidazione). La Relazione esclude che utilizzando l’art. 2468 si possa dar vita a categorie di quote; precisa, anzi, con un’enfasi che il testo positivo non sembra giustificare, che una tale previsione, per il fatto di oggettivizzare la partecipazione, sarebbe in contrasto con i principi della legge delega. Ad «alcuni» soci possono essere attribuiti - come dovrà risultare dall’atto costitutivo - «particolari diritti». Il privilegio, perché di ciò si tratta, potrà riguardare, peraltro, solo l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Rimane escluso il diritto di voto ove si risolvesse, sostanzialmente, nella «espropriazione» dell’altrui diritto, attesa la inderogabilità della regola fissata dall’art. 2479, co. 5: «il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione». Rimane altresì escluso il diritto di recesso, oggetto di completa disciplina all’art. 2473, e la cui indisponibilità - sancita anche dal comma successivo - risponde ad un interesse non solo dell’ente, ma di ciascun socio e dei terzi. Per ragioni in parte analoghe e in parte diverse, il «particolare diritto» riconosciuto a taluno non potrà riguardare esenzioni di responsabilità (cfr. art. 2476, co. 7) o le impugnative o i controlli. E così via. I particolari diritti dovranno risultare dall’atto costitutivo, anche in ragione del sostanziale rispetto delle indicazioni richieste ai n. 7 e 8 dell’art. 2463, co. 2. La partecipazione sociale può formare oggetto di comproprietà (contitolarità), iniziale o successiva, di fonte legale o volontaria, e di diritti di terzi. Tali particolari diritti sono riferiti alla persona; sono attribuiti, come precisa la norma, a «singoli soci» e pertanto non ineriscono alla partecipazione in quanto tale. In caso di contitolarità, si impone la nomina di un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali, e ciò, anche nell’ipotesi di comunione legale, ponendosi l’art. 2468, ult. co., quale lex specialis rispetto alla regola dell’art. 180 c.c..

Quote di partecipazione

PINNARO', Maurizio
2004

Abstract

Come indicato nella Relazione di accompagno al d.lgs. 6/2003, la società a responsabilità limitata è uno dei due «modelli» di società di capitali il quale «pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, si caratterizza come una società personale»; società con personalità giuridica (art. 2463, ult. co.; art. 2331) [ma] «a struttura fondamentalmente personalistica», nella quale assumono prevalente considerazione le persone dei soci ed i loro rapporti personali. In questa prospettiva, l’abolizione della disposizione (art, 2472) già recante la «Nozione» di società a responsabilità limitata, è frutto della esigenza avvertita dal legislatore delegato, di segnalare, sia dall’inizio della disciplina, la discontinuità e le conseguenze della integrale revisione del tipo societario voluto dalla riforma. Dal punto di vista sostanziale, i contenuti tipologici fondamentali sono rimasti, peraltro, immutati. E così mentre il nuovo art. 2462, co. 1, eredita, tel quelle, l’enunciato sul regime di limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali il primo comma dell’art. 2468 riproduce l’originaria inderogabile previsione dell’art. 2472, co. 2, relativa al divieto di emettere azioni rappresentative della partecipazione sociale, arricchita con un nuovo, ulteriore divieto: le quote di s.r.l. non possono formare oggetto di «sollecitazione all’investimento». Per acquisire da terzi capitali di rischio, la s.r.l. può solo ricorrere - e sempre che l’atto costitutivo lo preveda - all’emissione di titoli di debito destinati esclusivamente al mercato primario. I titoli in questione, a tenore e secondo la disciplina di cui all’art. 2483, possono essere sottoscritti infatti solo da investitori professionali i quali rispondono, in caso di cessione a terzi (che non siano soci o investitori professionali) della solvenza della società. Nel sistema del codice (prima della riforma) la quota indica la misura della partecipazione del socio alla società e deriva la sua consistenza dal conferimento effettuato. In esito alla riforma, abolita la misura minima di partecipazione alla società (un euro o multipli, secondo il previgente art. 2474, co. 2 e 3) e trovando ora l’indicazione del capitale minimo obbligatorio (10 mila euro) corretta collocazione tra i requisiti e condizioni per la costituzione della società (art. 2463, co. 2, n. 4), la ragion d’essere di un’autonoma disposizione sul «capitale sociale» (art. 2474) è venuta meno. Scompare, così, la previsione relativa al «possibile» diverso ammontare delle quote di conferimento; previsione, già forse superflua ed oggi - almeno sul piano del modello legale - sicuramente inopportuna. A tenore del secondo comma, le partecipazioni sociali non necessariamente devono essere determinate in misura proporzionale ai conferimenti. Anzi, il tenore letterale della disposizione fa intendere («se l’atto costitutivo non prevede diversamente», e la locuzione è collocata in apertura del co. 2) che il modello più che far salva la possibilità di una deroga, attenda la specifica regolamentazione dei privati, mancando la quale soccorre il regime legale. Allo stesso modo, il catalogo dei requisiti dell’atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 6) richiede la indicazione della «quota di partecipazione» separatamente dalla indicazione della misura del conferimento, senza alcun collegamento tra i due elementi. Che la partecipazione possa essere fissata in modo non proporzionale al conferimento, proprio per il fatto di dipendere da scelte contrattuali e dunque per i più svariati motivi, giustificazioni, interessi e contingenti ragioni, anche puramente dipendenti dal potere contrattuale di alcune parti, non esclude «di per sé» che siano ipotizzabili categorie di quote, ossia che il quanto di partecipazione, anche quando non proporzionale al conferimento effettuato, possa ritenersi svincolato dalla persona del socio. La partecipazione è condizione e misura dei diritti che competono al socio (in primis, voto ed utili, e poi diritto alla quota di lìquidazione). La Relazione esclude che utilizzando l’art. 2468 si possa dar vita a categorie di quote; precisa, anzi, con un’enfasi che il testo positivo non sembra giustificare, che una tale previsione, per il fatto di oggettivizzare la partecipazione, sarebbe in contrasto con i principi della legge delega. Ad «alcuni» soci possono essere attribuiti - come dovrà risultare dall’atto costitutivo - «particolari diritti». Il privilegio, perché di ciò si tratta, potrà riguardare, peraltro, solo l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Rimane escluso il diritto di voto ove si risolvesse, sostanzialmente, nella «espropriazione» dell’altrui diritto, attesa la inderogabilità della regola fissata dall’art. 2479, co. 5: «il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione». Rimane altresì escluso il diritto di recesso, oggetto di completa disciplina all’art. 2473, e la cui indisponibilità - sancita anche dal comma successivo - risponde ad un interesse non solo dell’ente, ma di ciascun socio e dei terzi. Per ragioni in parte analoghe e in parte diverse, il «particolare diritto» riconosciuto a taluno non potrà riguardare esenzioni di responsabilità (cfr. art. 2476, co. 7) o le impugnative o i controlli. E così via. I particolari diritti dovranno risultare dall’atto costitutivo, anche in ragione del sostanziale rispetto delle indicazioni richieste ai n. 7 e 8 dell’art. 2463, co. 2. La partecipazione sociale può formare oggetto di comproprietà (contitolarità), iniziale o successiva, di fonte legale o volontaria, e di diritti di terzi. Tali particolari diritti sono riferiti alla persona; sono attribuiti, come precisa la norma, a «singoli soci» e pertanto non ineriscono alla partecipazione in quanto tale. In caso di contitolarità, si impone la nomina di un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali, e ciò, anche nell’ipotesi di comunione legale, ponendosi l’art. 2468, ult. co., quale lex specialis rispetto alla regola dell’art. 180 c.c..
2004
9788824315166
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