Il commento alla norma di cui all’art. 139 sul codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche, inserita nel d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, pone in evidenza la “specialità” di tale codice, che intende delineare un modello di condotta professionale leale e corretta, in grado di conciliare la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornalistica, da una parte, con gli interessi dei terzi alla protezione dei dati personali e, più in generale, alla tutela della dignità umana, dall’altra. Se l’attenzione verso la deontologia è un dato che emerge con assoluta evidenza dal codice della privacy e che corrisponde a puntuali indicazioni comunitarie con riguardo al trattamento dei dati personali, nel lavoro si pone in evidenza, in particolare, l’evoluzione normativa, che, proprio con riferimento al codice deontologico dell’attività giornalistica, si registra verso una più marcata delineazione della giuridicità delle regole in esso contenute. Già nell’originaria formulazione della norma (art. 25) contenuta nella legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” traspariva la natura giuridica del codice deontologico in esame, che conteneva misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, venendo così ad incidere all’esterno dell’ordinamento professionale. Più precisi e puntuali indici della giuridicità delle prescrizioni comportamentali, che costituiscono “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali”, si rinvengono nel codice della privacy (v. art. 12, comma 3). Rilevando la violazione della regola deontologica in termini di illiceità, si giunge alla conclusione che la regola vale sul piano dell’ordinamento generale ed è suscettibile di essere applicata in sede civile, sia nei giudizi di responsabilità volti ad ottenere il risarcimento del danno, sia nei giudizi inibitori. In questo senso, si sottolinea nel lavoro come il codice deontologico dei giornalisti si profili quale fonte giuridica produttiva di norme secondarie e costituisca la “punta avanzata” di quel processo evolutivo di valorizzazione della deontologia, che ha comportato il superamento delle posizioni tradizionali che la confinavano nell’ambito dell’autonomia privata.
Commento all'art. 139 "Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche"
BELLELLI, Alessandra
2007
Abstract
Il commento alla norma di cui all’art. 139 sul codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche, inserita nel d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, pone in evidenza la “specialità” di tale codice, che intende delineare un modello di condotta professionale leale e corretta, in grado di conciliare la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornalistica, da una parte, con gli interessi dei terzi alla protezione dei dati personali e, più in generale, alla tutela della dignità umana, dall’altra. Se l’attenzione verso la deontologia è un dato che emerge con assoluta evidenza dal codice della privacy e che corrisponde a puntuali indicazioni comunitarie con riguardo al trattamento dei dati personali, nel lavoro si pone in evidenza, in particolare, l’evoluzione normativa, che, proprio con riferimento al codice deontologico dell’attività giornalistica, si registra verso una più marcata delineazione della giuridicità delle regole in esso contenute. Già nell’originaria formulazione della norma (art. 25) contenuta nella legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” traspariva la natura giuridica del codice deontologico in esame, che conteneva misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, venendo così ad incidere all’esterno dell’ordinamento professionale. Più precisi e puntuali indici della giuridicità delle prescrizioni comportamentali, che costituiscono “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali”, si rinvengono nel codice della privacy (v. art. 12, comma 3). Rilevando la violazione della regola deontologica in termini di illiceità, si giunge alla conclusione che la regola vale sul piano dell’ordinamento generale ed è suscettibile di essere applicata in sede civile, sia nei giudizi di responsabilità volti ad ottenere il risarcimento del danno, sia nei giudizi inibitori. In questo senso, si sottolinea nel lavoro come il codice deontologico dei giornalisti si profili quale fonte giuridica produttiva di norme secondarie e costituisca la “punta avanzata” di quel processo evolutivo di valorizzazione della deontologia, che ha comportato il superamento delle posizioni tradizionali che la confinavano nell’ambito dell’autonomia privata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.