La standardizzazione dei beni e dei servizi turistici che caratterizza il contratto di viaggio organizzato ha comportato una particolare attenzione da parte del legislatore verso l’esigenza di tutela dell’acquirente del pacchetto all inclusive quale parte debole del rapporto contrattuale. In tale ottica, la riforma del codice del turismo realizzata con l’entrata in vigore del d.lg. 21 maggio 2018, n. 62, attuativo della direttiva 2015/2302/Ue, ha rappresentato un significativo passo avanti nel conseguimento di una sorta di «giustizia contrattuale». Il lavoro tende a fornire una lettura critica del provvedimento attraverso un’interpretazione della normativa alla luce dei princípi costituzionali che impongono di guardare alla tutela del viaggiatore in quanto persona, a prescindere dalle finalità che si intendano soddisfare con il viaggio.
LA TUTELA DEL VIAGGIATORE NEL CONTRATTO DI VIAGGIO ORGANIZZATO
Monica Pucci
2022
Abstract
La standardizzazione dei beni e dei servizi turistici che caratterizza il contratto di viaggio organizzato ha comportato una particolare attenzione da parte del legislatore verso l’esigenza di tutela dell’acquirente del pacchetto all inclusive quale parte debole del rapporto contrattuale. In tale ottica, la riforma del codice del turismo realizzata con l’entrata in vigore del d.lg. 21 maggio 2018, n. 62, attuativo della direttiva 2015/2302/Ue, ha rappresentato un significativo passo avanti nel conseguimento di una sorta di «giustizia contrattuale». Il lavoro tende a fornire una lettura critica del provvedimento attraverso un’interpretazione della normativa alla luce dei princípi costituzionali che impongono di guardare alla tutela del viaggiatore in quanto persona, a prescindere dalle finalità che si intendano soddisfare con il viaggio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.