La questione fondamentale affrontata è quella dell’individuazione di chi dispone del controllo di fatto nelle società quotate. Gli interrogativi di fondo che scandiscono la riflessione sono: se, in presenza del voto di lista, chi nomina la maggioranza degli amministratori (o comunque la totalità meno uno o più, da nominarsi da parte della minoranza, a seconda di quanti posti siano riservati alla minoranza dallo statuto) sia poi in grado anche di revocarli, ove deluso dal loro operato; se lo possa fare pure quando gli amministratori risultassero graditi al mercato; e se – all’opposto – sia pure in grado di difendere gli amministratori che ha nominato, impedendone la revoca, ove questi fossero invece sgraditi al mercato. Insomma, se chi si limita a nominare la maggioranza degli amministratori “controlla” per ciò stesso – e per ciò solo – la società. La conclusione cui si perviene è che la revoca degli amministratori è (e resti) funzione irrinunciabile dell’assemblea ordinaria, non solo perché così è tipicamente previsto dal rigido riparto corporativo delle competenze dell’organizzazione della società per azioni nel modello tradizionale di amministrazione e di controllo (art. 2364 c.c.), ma anche perché la revoca funge da «termometro» necessario per accertare il controllo di fatto (art. 2359 c.c.). D’altra parte la direzione e coordinamento presuppone il controllo, nel senso che si presume che la stessa vi sia quando vi è controllo (art. 2497-sexies c.c.), ma non è detto che sia sempre e necessariamente così: e ciò non solo perché tra i due fenomeni non vi è corrispondenza biunivoca, stante la possibilità di provare il contrario nonostante il controllo, ma anche perché in realtà nelle società quotate, alla luce di tutto il quadro esaminato in questo lavoro, ed in presenza di una iniziativa imprenditoriale unitaria, la direzione e coordinamento è tutta e solo una questione di “infeudamento”. Una conclusione questa che, a ben guardare, potrebbe giovare anche al corretto inquadramento di un’altra dibattuta questione, avente per oggetto una pratica sulla quale pure si è sviluppato un fronte di discussione, incentrato sulla legittimità della pratica stessa: alludo al tema della lista di candidati proposta dal consiglio di amministrazione uscente.
"Il controllo senza revoca degli amministratori”
Laura Schiuma
2022
Abstract
La questione fondamentale affrontata è quella dell’individuazione di chi dispone del controllo di fatto nelle società quotate. Gli interrogativi di fondo che scandiscono la riflessione sono: se, in presenza del voto di lista, chi nomina la maggioranza degli amministratori (o comunque la totalità meno uno o più, da nominarsi da parte della minoranza, a seconda di quanti posti siano riservati alla minoranza dallo statuto) sia poi in grado anche di revocarli, ove deluso dal loro operato; se lo possa fare pure quando gli amministratori risultassero graditi al mercato; e se – all’opposto – sia pure in grado di difendere gli amministratori che ha nominato, impedendone la revoca, ove questi fossero invece sgraditi al mercato. Insomma, se chi si limita a nominare la maggioranza degli amministratori “controlla” per ciò stesso – e per ciò solo – la società. La conclusione cui si perviene è che la revoca degli amministratori è (e resti) funzione irrinunciabile dell’assemblea ordinaria, non solo perché così è tipicamente previsto dal rigido riparto corporativo delle competenze dell’organizzazione della società per azioni nel modello tradizionale di amministrazione e di controllo (art. 2364 c.c.), ma anche perché la revoca funge da «termometro» necessario per accertare il controllo di fatto (art. 2359 c.c.). D’altra parte la direzione e coordinamento presuppone il controllo, nel senso che si presume che la stessa vi sia quando vi è controllo (art. 2497-sexies c.c.), ma non è detto che sia sempre e necessariamente così: e ciò non solo perché tra i due fenomeni non vi è corrispondenza biunivoca, stante la possibilità di provare il contrario nonostante il controllo, ma anche perché in realtà nelle società quotate, alla luce di tutto il quadro esaminato in questo lavoro, ed in presenza di una iniziativa imprenditoriale unitaria, la direzione e coordinamento è tutta e solo una questione di “infeudamento”. Una conclusione questa che, a ben guardare, potrebbe giovare anche al corretto inquadramento di un’altra dibattuta questione, avente per oggetto una pratica sulla quale pure si è sviluppato un fronte di discussione, incentrato sulla legittimità della pratica stessa: alludo al tema della lista di candidati proposta dal consiglio di amministrazione uscente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.