Dopo una ricostruzione preliminare dell'iter che ha condotto l'Unione Buddhista ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale ente religioso (con un importante parere conforme del Consiglio di Stato), viene analizzata l'intesa stipulata nel 2000 con lo Stato italiano, mettendo in evidenza i principali elementi di novità rispetto alle precedenti intese e le disposizioni che invece si mostrano in chiara continuità con la prassi finora seguita dal governo. In particolare, richiamando i lavori preparatori al testo, si tenta di mettere in luce le ragioni per le quali alcune richieste dell'Unione Buddhista non hanno trovato accoglimento nel confronto con l'interlocutore governativo. Tra i principali motivi di interesse suscitati dall'intesa in esame, vi è senza dubbio quello legato alla controversa natura del Buddhismo, la cui qualificazione tra la filosofia e la religione risulta ancora incerta nel dibattito pubblico. Dal punto di vista giuridico, all'U.B.I. è stata riconosciuta la natura di confessione religiosa, sul presupposto che lo stesso Costituente, non dando alcuna definizione di confessione religiosa ai sensi dell'art. 8 Cost., ha inteso non cristallizzare un fenomeno i cui contorni possono essere differenti e non sempre riconducibili alla matrice giudaico- cristiana del concetto di religione. Infine, alcune riflessioni conclusive sono dedicate alla questione dell'iter procedurale delle intese e al c.d. effetto fotocopia nei testi degli accordi finora stipulati, che rischia di minare alla base il significato della negoziazione bilaterale voluta dal Costituente a garanzia del riconoscimento delle peculiarità di ciascuna tradizione religiosa.
L'Intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana
ANGELETTI, Silvia
2005
Abstract
Dopo una ricostruzione preliminare dell'iter che ha condotto l'Unione Buddhista ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale ente religioso (con un importante parere conforme del Consiglio di Stato), viene analizzata l'intesa stipulata nel 2000 con lo Stato italiano, mettendo in evidenza i principali elementi di novità rispetto alle precedenti intese e le disposizioni che invece si mostrano in chiara continuità con la prassi finora seguita dal governo. In particolare, richiamando i lavori preparatori al testo, si tenta di mettere in luce le ragioni per le quali alcune richieste dell'Unione Buddhista non hanno trovato accoglimento nel confronto con l'interlocutore governativo. Tra i principali motivi di interesse suscitati dall'intesa in esame, vi è senza dubbio quello legato alla controversa natura del Buddhismo, la cui qualificazione tra la filosofia e la religione risulta ancora incerta nel dibattito pubblico. Dal punto di vista giuridico, all'U.B.I. è stata riconosciuta la natura di confessione religiosa, sul presupposto che lo stesso Costituente, non dando alcuna definizione di confessione religiosa ai sensi dell'art. 8 Cost., ha inteso non cristallizzare un fenomeno i cui contorni possono essere differenti e non sempre riconducibili alla matrice giudaico- cristiana del concetto di religione. Infine, alcune riflessioni conclusive sono dedicate alla questione dell'iter procedurale delle intese e al c.d. effetto fotocopia nei testi degli accordi finora stipulati, che rischia di minare alla base il significato della negoziazione bilaterale voluta dal Costituente a garanzia del riconoscimento delle peculiarità di ciascuna tradizione religiosa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.