La monografia, dedicata ad una approfondita analisi della fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p., vuol colmare una lacuna presente nel panorama della pur ampissima bibliografia sul riciclaggio volta principalmente a descrivere il fenomeno dal punto di sociologico ed economico. Dopo aver sottolineato la dimensione internazionale del riciclaggio si è cercato di individuare una corretta chiave interpretativa della fattispecie penale sintetizzabile nel “nuovo tipo d'autore criminologico, “il riciclatore”. Si passa quindi all'esame della condotta tipica attribuendo alla locuzione “in modo da ostacolare” la capacità di individuazione dell'evento naturalistico del reato rappresentato dall'”ostacolo” con la conseguente classificazione della fattispecie nei reati a forma libera o causalmente orientati. Ruolo centrale nella delimitazione della fattispecie viene attribuito all'elemento soggettivo che presenta indubbie peculiarità in quanto la struttura della norma presuppone un “doppio piano” psicologico: la consapevolezza della provenienza delittuosa del provento e la volontà di ostacolare l'identificazione di tale origine. L'analisi abbraccia tutte le problematiche connesse alla dimensione soggettiva, dalla compatibilità del dubbio sulla provenienza delittuosa alla qualifica del dolo di riciclaggio quale dolo specifico. Lo “sganciamento” dell'oggetto materiale del reato di riciclaggio dal provento del singolo reato presupposto pone problemi di coerenza interna nella norma. La scelta infatti mal si armonizza con l'opzione del legislatore di non punire il c.d. autoriciclaggio, quasi che si tratti di un post factum non punibile, e di prevedere un'attenuante in base alla pena edittale del reato “base”, opzioni queste che presupporrebbe uno stretto legame fra il reato presupposto e la successiva condotta di riciclaggio. Lo studio evidenzia ulteriori profili di problematicità scaturenti da una formulazione non priva di errori arrivando a suggerire correttivi normativi o comunque interpretativi (ritenere ad esempio come elemento sottinteso la permanenza dell'entità economica oggetto di riciclaggio in capo al soggetto che l'ha prodotta) che consentirebbero una individuazione ed una delimitazione dell'ambito di punibilità più coerenti con il fenomeno che si intende contrastare e che eviterebbero l'applicazione dell'art. 648 bis c.p. a condotte inquadrabili più correttamente in altre fattispecie.
Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi
ANGELINI, Marco
2008
Abstract
La monografia, dedicata ad una approfondita analisi della fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p., vuol colmare una lacuna presente nel panorama della pur ampissima bibliografia sul riciclaggio volta principalmente a descrivere il fenomeno dal punto di sociologico ed economico. Dopo aver sottolineato la dimensione internazionale del riciclaggio si è cercato di individuare una corretta chiave interpretativa della fattispecie penale sintetizzabile nel “nuovo tipo d'autore criminologico, “il riciclatore”. Si passa quindi all'esame della condotta tipica attribuendo alla locuzione “in modo da ostacolare” la capacità di individuazione dell'evento naturalistico del reato rappresentato dall'”ostacolo” con la conseguente classificazione della fattispecie nei reati a forma libera o causalmente orientati. Ruolo centrale nella delimitazione della fattispecie viene attribuito all'elemento soggettivo che presenta indubbie peculiarità in quanto la struttura della norma presuppone un “doppio piano” psicologico: la consapevolezza della provenienza delittuosa del provento e la volontà di ostacolare l'identificazione di tale origine. L'analisi abbraccia tutte le problematiche connesse alla dimensione soggettiva, dalla compatibilità del dubbio sulla provenienza delittuosa alla qualifica del dolo di riciclaggio quale dolo specifico. Lo “sganciamento” dell'oggetto materiale del reato di riciclaggio dal provento del singolo reato presupposto pone problemi di coerenza interna nella norma. La scelta infatti mal si armonizza con l'opzione del legislatore di non punire il c.d. autoriciclaggio, quasi che si tratti di un post factum non punibile, e di prevedere un'attenuante in base alla pena edittale del reato “base”, opzioni queste che presupporrebbe uno stretto legame fra il reato presupposto e la successiva condotta di riciclaggio. Lo studio evidenzia ulteriori profili di problematicità scaturenti da una formulazione non priva di errori arrivando a suggerire correttivi normativi o comunque interpretativi (ritenere ad esempio come elemento sottinteso la permanenza dell'entità economica oggetto di riciclaggio in capo al soggetto che l'ha prodotta) che consentirebbero una individuazione ed una delimitazione dell'ambito di punibilità più coerenti con il fenomeno che si intende contrastare e che eviterebbero l'applicazione dell'art. 648 bis c.p. a condotte inquadrabili più correttamente in altre fattispecie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.