La Convenzione di Palermo nel definire all'art.6 il reato di riciclaggio fa riferimento a condotte riconducibili, nel nostro ordinamento, non solo all'art. 648 bis c.p., rubricato appunto riciclaggio, ma ad una molteplicità di fattispecie. La complessità del quadro normativo richiamato dalla Convenzione non esclude, tuttavia, la centralità dell'art. 648 bis c.p. nel contrasto penale al fenomeno economico denominato “riciclaggio”. Introdotto nel 1978, l'art. 648 bis c.p. ha subito varie modifiche sino ad assumere, nel 1993, l'attuale formulazione con una fisionomia completamente diversa rispetto all'originale formulazione: non si guarda più allo specifico oggetto di provenienza delittuosa; ciò che diventa oggetto materiale del reato è il c.d. “provento delittuoso”, qualunque sia la sua natura e/o la sua provenienza, purché criminosa. Vi è così un salto qualitativo della fattispecie dove la stessa dimensione lesiva patrimoniale viene a perdere la sua prospettiva prevalentemente individualistica, e se vogliamo retrospettiva e di accertamento del reato a monte, per approdare al lidi “macroeconomici”. Il reato integra un'ipotesi di “norma penale mista” o, più precisamente, “a più fattispecie”, in cui la previsione di più “condotte tipiche” non esclude l'unicità della norma incriminatrice. La Convenzione di Palermo ha lasciato aperto il problema della punibilità dell'autoriciclaggio rimettendo al legislatore nazionale la scelta della punibilità o meno di tale profilo.
Riciclaggio
ANGELINI, Marco
2007
Abstract
La Convenzione di Palermo nel definire all'art.6 il reato di riciclaggio fa riferimento a condotte riconducibili, nel nostro ordinamento, non solo all'art. 648 bis c.p., rubricato appunto riciclaggio, ma ad una molteplicità di fattispecie. La complessità del quadro normativo richiamato dalla Convenzione non esclude, tuttavia, la centralità dell'art. 648 bis c.p. nel contrasto penale al fenomeno economico denominato “riciclaggio”. Introdotto nel 1978, l'art. 648 bis c.p. ha subito varie modifiche sino ad assumere, nel 1993, l'attuale formulazione con una fisionomia completamente diversa rispetto all'originale formulazione: non si guarda più allo specifico oggetto di provenienza delittuosa; ciò che diventa oggetto materiale del reato è il c.d. “provento delittuoso”, qualunque sia la sua natura e/o la sua provenienza, purché criminosa. Vi è così un salto qualitativo della fattispecie dove la stessa dimensione lesiva patrimoniale viene a perdere la sua prospettiva prevalentemente individualistica, e se vogliamo retrospettiva e di accertamento del reato a monte, per approdare al lidi “macroeconomici”. Il reato integra un'ipotesi di “norma penale mista” o, più precisamente, “a più fattispecie”, in cui la previsione di più “condotte tipiche” non esclude l'unicità della norma incriminatrice. La Convenzione di Palermo ha lasciato aperto il problema della punibilità dell'autoriciclaggio rimettendo al legislatore nazionale la scelta della punibilità o meno di tale profilo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.