Violazione dell’art. 3 C.e.d.u. – Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Obblighi positivi - Mancanza della dovuta diligenza da parte delle autorità nazionali - Mancanza di una valutazione immediata e proattiva dell'esistenza di un rischio reale ed immediato di violenza domestica – Intempestività del giudizio penale (Corte EDU, Sez. I, 7 luglio 2022, Scavone c. Italia, n. 32715/19).

Mariangela Montagna
2022

2022
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