Lo scritto, partendo dalla pronuncia del Tribunale di Imperia n. 253/2022, analizza in chiave critica la disciplina relativa alla responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo sofferman- do, in particolare, l’attenzione sui limiti di operatività delle esimenti del « fatto» del cliente e della forza maggiore di cui all’art. 1785 c.c., nell’ottica di verificare l’idoneità della normativa a garantire adeguata sicurezza e protezione al cliente che, non trovandosi nella propria dimora abituale, non è in grado di esercitare sui beni portati con sé all’interno della struttura ricettiva alcuna forma di controllo che gli consenta di porli a riparo da eventuali furti o danneggiamenti.
La responsabilità dell’albergatore per le cose sottratte in albergo
Monica Pucci
2024
Abstract
Lo scritto, partendo dalla pronuncia del Tribunale di Imperia n. 253/2022, analizza in chiave critica la disciplina relativa alla responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo sofferman- do, in particolare, l’attenzione sui limiti di operatività delle esimenti del « fatto» del cliente e della forza maggiore di cui all’art. 1785 c.c., nell’ottica di verificare l’idoneità della normativa a garantire adeguata sicurezza e protezione al cliente che, non trovandosi nella propria dimora abituale, non è in grado di esercitare sui beni portati con sé all’interno della struttura ricettiva alcuna forma di controllo che gli consenta di porli a riparo da eventuali furti o danneggiamenti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.