In materia di soccorsi in mare ad opera di navi private e obblighi di tutela dei diritti umani derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il contributo evidenzia come, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, sugli individui soccorsi sussiste la giurisdizione de jure dello Stato di bandiera, e che tuttavia la portata e natura degli obblighi di protezione delle persone soccorse, e in particolare l’obbligo di protezione dal refoulement, è definita in questo caso dagli obblighi posti in capo allo Stato della bandiera dalle norme internazionali settoriali sul soccorso in mare. Su tali basi, si valuta criticamente l’affermazione della Corte di Cassazione nella sentenza sul caso Asso 28 secondo cui la qualifica di diritto interno del comandante di una nave privata come “incaricato di pubblico servizio” comporta automaticamente la giurisdizione de facto dell’Italia sui migranti da questa soccorsi ai sensi della CEDU, e quindi la sua responsabilità internazionale per la condotta del comandante contraria al principio di non-refoulement.

La giurisdizione dello Stato della bandiera sugli individui soccorsi da navi private: un’analisi sull’onda del caso Asso 28

Maneggia
2025

Abstract

In materia di soccorsi in mare ad opera di navi private e obblighi di tutela dei diritti umani derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il contributo evidenzia come, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, sugli individui soccorsi sussiste la giurisdizione de jure dello Stato di bandiera, e che tuttavia la portata e natura degli obblighi di protezione delle persone soccorse, e in particolare l’obbligo di protezione dal refoulement, è definita in questo caso dagli obblighi posti in capo allo Stato della bandiera dalle norme internazionali settoriali sul soccorso in mare. Su tali basi, si valuta criticamente l’affermazione della Corte di Cassazione nella sentenza sul caso Asso 28 secondo cui la qualifica di diritto interno del comandante di una nave privata come “incaricato di pubblico servizio” comporta automaticamente la giurisdizione de facto dell’Italia sui migranti da questa soccorsi ai sensi della CEDU, e quindi la sua responsabilità internazionale per la condotta del comandante contraria al principio di non-refoulement.
2025
979-12-235-0477-2
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1598955
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