La pronuncia della Corte di Appello di Perugia n. 703 del 9 ottobre 2024 offre lo spunto per affrontare il tema della forma del contratto preliminare di acquisto avente ad oggetto la compravendita di un bene immobile, in relazione al sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali in ambito contrattuale. La decisione è apprezzabile nel merito, in quanto considera invalido un preliminare di vendita immobiliare per l’insussistenza - nel documento informatico prodotto in giudizio - delle caratteristiche di provenienza, sicurezza, integrità e immodificabilità, le sole che potrebbero far assumere ad un supporto telematico l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. Con la nota di commento si critica parzialmente la motivazione addotta dai giudici; da un lato, si ritiene che il problema centrale, come osserva giustamente la Corte, non verta sulle modalità di comunicazione dell’accettazione della proposta contrattuale (nella specie, sul fatto che l’accettazione sia stata formulata a mezzo di PEC inviata a soggetto diverso dal proponente - il mediatore - e con un mezzo di comunicazione diverso da quelli pattuiti), ma sul requisito della forma prescritta dalla legge ad substantiam per il preliminare. D’altro lato, la motivazione della Corte d’Appello non soddisfa laddove si limita a far riferimento, per giustificare il ragionamento, all’erronea interpretazione dell’art. 1350 c.c. e degli artt. 1, 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale, senza richiamare la norma direttamente oggetto di violazione nella fattispecie in esame, dettata dall’art. 1351 c.c. per la forma del contratto preliminare.
Nullità del contratto preliminare per difetto di forma
Alessia Valongo
2025
Abstract
La pronuncia della Corte di Appello di Perugia n. 703 del 9 ottobre 2024 offre lo spunto per affrontare il tema della forma del contratto preliminare di acquisto avente ad oggetto la compravendita di un bene immobile, in relazione al sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali in ambito contrattuale. La decisione è apprezzabile nel merito, in quanto considera invalido un preliminare di vendita immobiliare per l’insussistenza - nel documento informatico prodotto in giudizio - delle caratteristiche di provenienza, sicurezza, integrità e immodificabilità, le sole che potrebbero far assumere ad un supporto telematico l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. Con la nota di commento si critica parzialmente la motivazione addotta dai giudici; da un lato, si ritiene che il problema centrale, come osserva giustamente la Corte, non verta sulle modalità di comunicazione dell’accettazione della proposta contrattuale (nella specie, sul fatto che l’accettazione sia stata formulata a mezzo di PEC inviata a soggetto diverso dal proponente - il mediatore - e con un mezzo di comunicazione diverso da quelli pattuiti), ma sul requisito della forma prescritta dalla legge ad substantiam per il preliminare. D’altro lato, la motivazione della Corte d’Appello non soddisfa laddove si limita a far riferimento, per giustificare il ragionamento, all’erronea interpretazione dell’art. 1350 c.c. e degli artt. 1, 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale, senza richiamare la norma direttamente oggetto di violazione nella fattispecie in esame, dettata dall’art. 1351 c.c. per la forma del contratto preliminare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


