Il saggio affronta il tema del soprapprezzo nelle cooperative, delle peculiarità di questa posta patrimoniale che, mentre condivide la funzione e la disciplina delle analoghe riserve delle s.p.a. là dove viene formata o alimentata in occasione di evenienze sostanzialmente analoghe nei due tipi di società (aumenti di capitale ex art. 2441 cod. civ. ed ex art. 2524, terzo comma cod. civ. per le cooperative), diviene «speciale» riserva quando il soprapprezzo viene versato in conseguenza di accadimenti tipici ed esclusivi delle cooperative: l’ingresso del nuovo socio in società ai sensi dell’art. 2528 cod. civ. E, infatti, il lavoro affronta la particolare disciplina di tali riserve collegata con le caratteristiche strutturali della società cooperative a loro volta dipendenti e strettamente connesse con il carattere mutualistico dell’attività economica esercitata dalla società.. La specialità della disciplina della riserva soprapprezzo azioni nelle società cooperative riguarda la sua formazione così come il suo rimborso ai soci: in entrambi i casi si prescinde – diversamente che nelle società non mutualistiche - dal criterio della proporzionalità della partecipazione capitalistica del socio. Nel lavoro si prende poi in esame anche il tema della riserva soprapprezzo nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente, concludendo che, dal momento che ad essa va attribuita la natura di riserva ben sì indisponibile, ma non indivisibile, la sua disciplina non muta in ragione dell’appartenenza della cooperativa alla categoria di quelle destinatarie di provvidenza di carattere tributario.
Il Soprapprezzo nelle Cooperative
TONELLI, Enrico
2009
Abstract
Il saggio affronta il tema del soprapprezzo nelle cooperative, delle peculiarità di questa posta patrimoniale che, mentre condivide la funzione e la disciplina delle analoghe riserve delle s.p.a. là dove viene formata o alimentata in occasione di evenienze sostanzialmente analoghe nei due tipi di società (aumenti di capitale ex art. 2441 cod. civ. ed ex art. 2524, terzo comma cod. civ. per le cooperative), diviene «speciale» riserva quando il soprapprezzo viene versato in conseguenza di accadimenti tipici ed esclusivi delle cooperative: l’ingresso del nuovo socio in società ai sensi dell’art. 2528 cod. civ. E, infatti, il lavoro affronta la particolare disciplina di tali riserve collegata con le caratteristiche strutturali della società cooperative a loro volta dipendenti e strettamente connesse con il carattere mutualistico dell’attività economica esercitata dalla società.. La specialità della disciplina della riserva soprapprezzo azioni nelle società cooperative riguarda la sua formazione così come il suo rimborso ai soci: in entrambi i casi si prescinde – diversamente che nelle società non mutualistiche - dal criterio della proporzionalità della partecipazione capitalistica del socio. Nel lavoro si prende poi in esame anche il tema della riserva soprapprezzo nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente, concludendo che, dal momento che ad essa va attribuita la natura di riserva ben sì indisponibile, ma non indivisibile, la sua disciplina non muta in ragione dell’appartenenza della cooperativa alla categoria di quelle destinatarie di provvidenza di carattere tributario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.